ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Il Decreto ministeriale 202/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio scorso disciplina l’istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento e stabilisce i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi di cui all’art. 15 della L. 3/2012. Tra i requisiti richiesti figura il possesso di laurea magistrale o di titolo equipollente in materie economiche o giuridiche, che preclude la possibilità di iscrizione ai ragionieri. Questo è il senso della rimostranza messa in luce dall’Associazione nazionale commercialisti di Ragusa insieme con il coordinamento siciliano delle Associazioni dei commercialisti, di cui la stessa fa parte. “Si tratta sicuramente di un errore involontario del Legislatore – afferma il presidente Anc di Ragusa, Antonietta Laterra – poiché la norma presenta palesi contraddizioni con riferimento all’attività di formazione obbligatoria, dalla quale esenta i professionisti iscritti agli ordini professionali dei notai, degli avvocati e dei commercialisti che siano stati nominati, in almeno quattro procedure, commissari giudiziali, curatori fallimentari o delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari. Tutti incarichi rispetto ai quali i ragionieri sono abilitati”. Il presidente Laterra aggiunge: “L’Anc di Ragusa chiede agli organi di competenza  un’immediata revisione della norma al fine di eliminare l’evidente incoerenza e consentire l’inserimento dei ragionieri nel registro degli organismi di composizione della crisi”.           

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