TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ “AMBIENTE IBLEO”

La tematica ambientale ha un campo vasto, anzi vastissimo, al pari dell’ampiezza della realtà ambiente.

Sono tantissimi e vari i diversi aspetti e profili che attengono alla materia ambientale: dagli aspetti di costituzionalità delle norme[1], a quelli tecnico applicativi; dall’ambiente territorio come utilizzato dall’uomo e dalla collettività umana all’ambiente che include la presenza di tutti gli esseri viventi; dall’ambiente “sociale” che include la vita e la convivenza umana e che si esprime anche attraverso le attività d’impresa  e di carattere economico e che in ragione di ciò necessita ed abbisogna di tutela più rigida e attenta, come quella di natura penale.

Un deficit proprio della nostra terra, meridionale in genere ed isolana, è la mancanza di conoscenza e di partecipazione e, quindi, anche della responsabilità individuale e collettiva.

In particolare, ritengo che tale deficit riguardi particolarmente la protezione ambientale come configurata nella normativa comunitaria.

Come popolo isolano, come collettività locale siamo rimasti fuori ed estranei -per demerito collettivo nostro- da processi importantissimi che hanno coinvolto l’intera Europa a partire dall’Atto unico del 1986 che ha introdotto nel Trattato CEE un apposito Titolo  riguardante l’ “Ambiente”.

Gli iniziali principi di “prevenzione”, di intervento alla fonte dei danni manifestatisi e di responsabilità del soggetto inquinante sono stati via via integrati dai vari trattati di Maastricht[2], di Amsterdam[3], di Nizza[4] , di Lisbona[5] e, quindi, via via recepiti dal legislatore italiano e applicati in sede giurisdizionale a partire dalle decisioni della Corte Costituzionale italiana[6].

Ma il percorso normativo del “bene ambiente” ha subìto un accelerazione normativa, necessitata:

da un lato, dalle più che evidenti e crescenti lesioni subite per effetto:

di una ostinazione complessiva alle attività estrattive che incidono su suolo e sottosuolo; dall’accrescersi dell’inquinamento industriale; dalla produzione esagerata di anidride carbonica collegata all’uso di mezzi meccanici di trasporto o strumenti di utilizzo di area ed ossigeno; dallo smog urbano e dalle coltivazioni ad alta produttività a base di fitofarmaci, nitrati e prodotti chimici;

dall’altro lato, e come risposta positiva:

dalla maggiore consapevolezza collettiva ed istituzionale della necessità di caratterizzare giuridicamente l’ambiente come “bene giuridico” e di farne oggetto di specifici studi ed istituti, nonché disciplinarne normativamente la tutela[7].

E’ questa una richiesta che occorre fare oggi dinanzi alle Autorità politico-amministrative perché questa “nostra” terra ha bisogno di controllo e tutela ambientale e non è in grado di rispondere a tale domanda perché:

manca una formazione collettiva e personale alla tutela e promozione dell’ambiente;

manca un sistema operativo pubblico di controllo ambientale e di rilevazione delle devianze ambientali;

la regione siciliana è priva di qualsiasi e degno strumento di regolamentazione dell’attività incidente, in positivo o in negativo, sul territorio e sull’ambiente.

Occorre che il governo centrale, oggi titolare costituzionalmente del bene Ambiente, intervenga direttamente a sanare e a risanare questa carenza grave.

Il sud non muore o non morirà per difetto di attività industriali, petrolifere, militari delle quali finora ha sopportato ogni intervento, ma cesserà di essere Sud dell’Italia e dell’Europa se non avrà strumenti, modi e impegni di protezione, di ricostruzione e di promozione del proprio Ambiente Naturale che, da sempre, è stato oggetto di desideri estranei e di conseguenti scelte deturpanti.

Il Sud, questo sud d’Italia che è la Sicilia, non ha alcun coraggio da solo a comprendere quale sia oggi il suo “bene” e quali siano i suoi strumenti di tutela.

La regione Sicilia, pur di consentire edificazioni, perforazioni, disturbi ambientali e sanitari è arrivata, addirittura, ad autoflagellarsi disponendo strumenti legislativi e normativi di inapplicabilità nel proprio territorio dei basilari principi di VAS e VIA disposti in sede comunitaria e recepiti dallo stato italiano. Un esempio inenarrabile è l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009 che, pur in presenza della disciplina di cui al D. L.vo  152 del 2006, ha negato l’applicabilità di tali disposizioni nel proprio territorio e che, per tale  inqualificabile motivo, è stata oggetto non di decisioni di incostituzionalità, bensì di sanzioni comunitarie per mancato rispetto, violazione e disapplicazione dei principi di VAS e di VIA.

La crisi del mezzogiorno che ha investito questa terra e questa gente e che ha riguardato produttività, ricchezza monetaria, collegamenti internazionali non è quella stessa che ha riguardato –dalla metà dell’ottocento- il meridione, l’emigrazione, la sopravvivenza, la povertà.

Essa è oggi una crisi che riguarda l’incomprensione, anzi l’incomprendibilità, dei tempi attuali, della cultura, della comunicazione, dell’accoglienza fraterna, della valenza storica, architettonica, ambientale del suolo calpestato, distrutto, annientato.

Chiediamo, quindi, una diretta attenzione delle Autorità Pubbliche e del Governo Nazionale al “male di questo secolo”  che ci tormenta interiormente ed esteriormente e ciò non per sottomissione, ma per la responsabilità che noi con loro abbiamo verso noi stessi e verso l’intera Nazione.

Nino Gentile

 


[1] La normativa costituzionale italiana che introduce la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, unitamente ai beni culturali, è stata introdotta dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 promulgata a seguito dell’esito referendario favorevole del 7 ottobre 2001 e viene riportata oggi dall’art. 117, lettera s, della Costituzione italiana.

[2] Firmato il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993

[3] Firmato il 2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1997

[4] Firmato il 26 febbraio 2001, entrato in vigore il 1° febbraio 2003

[5] Firmato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009

[6] Corte Costituzionale, sentenza 30 dicembre 1987, n. 641

[7] Francesco Fonderico, Ambiente (Diritto Amministrativo), in Dizionario di Diritto Pubblico, Milano, 2006

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