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SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ANNI 2011, 2012 E 2013
29 Giu 2016 16:19
Il Comune di Ragusa ricorrerà al TAR Lazio al fine di ottenere l’annullamento della nota n. 57142 del 18/05/2016 del Ministero della Giustizia riguardante la determinazione del contributo per il funzionamento degli uffici giudiziari dovuto al Comune per gli anni 2011, 2012 e 2013 e, soprattutto, la rimessione della questione di legittimità costituzionale avanti la Corte Costituzionale della legge n. 392/1941, che prevede che le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari siano a carico dei Comuni e che il Ministero proceda successivamente al rimborso.
Secondo quanto indicato nella delibera e come specificato nella premessa del provvedimento, la norme previste nella legge n. 392/1941 non sarebbero compatibili con l’attuale impianto costituzionale e, in particolare, con l’art. 110, il quale prevede espressamente che “spettano al Ministero della Giustizia l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. I ritardi nel trasferimento del contributo ministeriale a copertura dei costi sostenuti dai comuni e l’ammontare insufficiente ad assicurare l’effettivo rimborso delle spese sostenute graverebbero i comuni di costi di funzionamento in materia di giustizia in contrasto con le norme costituzionali.
La delibera approvata dall’Amministrazione fa seguito ad un precedente atto, sempre adottato dallo stesso organismo in data 12/02/2015, a mezzo del quale il Sindaco veniva autorizzato a proporre tre distinti ricorsi al TAR Lazio avverso il Ministero della Giustizia per gli anni 2011, 2012 e 2013 in riferimento alla legge 292/41, che obbliga i comuni a sostenere tutte le spese necessarie per gli immobili adibiti a sedi giudiziarie e che obbliga lo Stato a corrispondere un contributo determinato annualmente con decreto ministeriale sulla base dei consuntivi e delle spese sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno.
A seguito di tale ricorso che è stato affidato dal Comune di Ragusa all’avv. Luigi Quinto del Foro di Lecce, il TAR Lazio, sezione prima, pronunciandosi sui tre ricorsi, ha disposto l’accoglimento, ordinando al Ministero della Giustizia di assumere le determinazioni prescritte nominando un commissario ad acta affinché provvedesse nel termine di sessanta giorni dalla nomina ad emettere il provvedimento richiesto, ove non avesse provveduto spontaneamente il Ministero. Lo stesso legale che ha difeso il Comune ha chiesto quindi al commissario ad acta, a seguito dell’inadempimento del Ministero, di ottemperare all’ordine del giudice.
“Un passaggio necessario – dichiara l’Assessore comunale alle Risorse Economiche e Patrimoniali, Stefano Martorana – non solo perché conseguente all’assenza di riscontro in merito da parte del Ministero competente, ma anche perché, finora, lo stesso Ministero, sulla base di una norma che riteniamo ingiusta, ha liquidato somme notevolmente inferiori rispetto ai riscontri presentati dal Comune di Ragusa. In merito a spese sostenute, che rispettivamente, ammontano a €1.676.042,18, per l’anno 2011, €1.710.393,43 per il 2012 ed € 1.585.187,24 per il 2013, il Ministero della Giustizia, infatti, con apposita nota, ha informato di aver liquidato un contributo per l’anno 2011 di € 767.475,18, per l’anno 2012 di € 319.169,69 e per il 2013 di € 351.733,87. Riteniamo quindi che il ricorso presso il TAR del Lazio, per ottenere da parte della Corte Costituzionale un riscontro positivo alle nostre ragioni, sia, più che dovuto, un reale atto di giustizia”.
Ragusa 29/06/2016
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