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RITARDO NELL’APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2014 DEL COMUNE DI MODICA
08 Ago 2015 08:07
Il 19 giugno del c.a. la giunta municipale ha approvato lo schema di rendiconto che, secondo quanto calcolato dall’Amministrazione, accerta un avanzo di quasi 3.200.000 euro. Tale avanzo, ha dichiarato con enfasi l’assessore al bilancio, copre il disavanzo di amministrazione previsto nel piano di riequilibrio che ammonta, per l’anno 2014, a 1.968.000 euro.
Sono trascorsi più di due mesi dall’approvazione ma gli atti non sono ancora approdati in Consiglio. Mi permetto di ricordare al sindaco, inebriato dai fumi dell’EXPO, che la deliberazione del rendiconto da parte del Consiglio sarebbe dovuta avvenire entro il 30 aprile (art. 151 c. 7 del TUEL) e che, per rispettare tale termine, la Giunta avrebbe dovuto adottare lo schema di bilancio almeno 20 giorni prima. I venti giorni, lo preciso per informazione del cittadino, costituiscono il tempo minimo messo a disposizione dei consiglieri per assumere contezza delle carte prima dell’esame in Consiglio (art. 227 c. 2 del TUEL). L’approvazione del 19 giugno, dunque, giunge con un ritardo di due mesi e nove giorni esatti. Ciò, se teniamo conto dell’articolo 141, secondo comma, del Tuel, ha comportato il rischio di commissariamento del Comune e di scioglimento del Consiglio. L’articolo 141, secondo comma, infatti, dispone:
«… trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. »
Il pericolo di scioglimento del Consiglio, se stiamo attenti alla norma, non può dirsi superato perché l’approvazione del conto consuntivo da parte della giunta deve essere seguita (come dispone il predetto articolo 141, secondo comma) dalla deliberazione del Consiglio.
Le ragioni del ritardo erano da attribuire, secondo quanto sostenuto dall’Assessore Giannone, al riordino dei residui. Detto ritardo avrebbe consentito, così dichiara alla stampa, di garantire la correttezza tecnica del documento contabile.
A questo punto, considerato il ritardo e i rischi di scioglimento del Consiglio, chiunque si sarebbe aspettato che il Presidente Garaffa, in tutta fretta, avesse riunito il Consiglio per l’esame d’obbligo. Invece siamo all’otto agosto e non si parla nemmeno di calendarizzare, in qualche modo, una convocazione. Gli atti, infatti, non sono completi. Non solo, in occasione di una conferenza dei capigruppo, allargata al Collegio dei Revisori, per raccogliere delucidazioni in merito alla mancata trasmissione degli atti propedeutici alla convocazione del Consiglio, veniamo a sapere che il consuntivo deve essere modificato e riapprovato in giunta. Lo stesso rendiconto che aveva avuto un parere del responsabile finanziario e che era stato definito tecnicamente corretto dall’assessore.
Sento il dovere, a questo punto, di porre alcuni quesiti al Sindaco e all’Assessore Giannone:
– siamo in presenza di un nuovo ritardo o della continuazione del ritardo precedente?
– a che è servito approvare in giunta il consuntivo se poi non lo si porta in Consiglio?
– quali sono le vere cause della mancata approvazione entro il 30 aprile del consuntivo 2014?
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