MORATORIA PER SOSPENSIONI ED ALUNGAMENTI RATE

Intesa sull’Accordo per il Credito 2015, tra l’Abi (Associazione bancaria italiana) e le associazioni d’impresa, allo scopo di sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le Pmi beneficiarie hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale.

In base a tale Accordo, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, ConfeserFidi fornisce alle imprese associate il proprio servizio di assistenza finanziaria e ricorda alle Pmi “in bonis” che hanno a disposizione altri 90 giorni per la presentazione della Moratoria dei finanziamenti in essere, che consente di ridurre o sospendere le rate dei finanziamenti.

Per quanto concerne la riduzione delle rate, è prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui (chirografari o ipotecari) che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione.
Possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi, al termine del periodo di sospensione.
Il periodo massimo di allungamento è di 3 anni per i mutui chirografari e di 4 anni per i mutui ipotecari.
La sospensione riguarda il pagamento della sola quota capitale che compone la rata: alle scadenze pattuite nel contratto originario di mutuo, il cliente dovrà pagare rate di soli interessi,
calcolate sul debito residuo in essere alla data di sospensione, al medesimo tasso convenuto in contratto.
Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del mutuo per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite (il piano di ammortamento “slitta” in avanti, per un periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente).

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