IL CONSIGLIO DI STATO DEMOLISCE I PARERI DELLA SOPRINTENDENZA E LE CONCESSIONI EDILIZIE DEL COMUNE DI RAGUSA SULLE TRIVELLAZIONI

Un anno fa il comune di Ragusa e la Soprintendenza diedero il via libera alle trivellazioni lungo il corso del fiume Irminio rilasciando una concessione edilizia per opere temporanee il primo, e un nulla osta , sempre per opere temporanee, con la giustificazione che il piano paesaggistico si limita a tutelare l’ambiente nel suo aspetto visivo, la seconda. Il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n.3059 dell’11 luglio 2016 demolisce quanto affermato dai due enti con una sentenza che ha per oggetto i pozzi per la ricerca di idrocarburi nel sottosuolo. Afferma il Consiglio di Stato, confermando una precedente sentenza del Tar Sardegna, che sul piano definitorio ambiente e paesaggio sono concetti fortemente compenetrati, al punto che il secondo costituisce l’aspetto visibile del primo. Infatti ‘Paesaggio’’ indica «la morfologia del territorio», cioè «l’ambiente nel suo aspetto visivo». In merito alla temporaneità delle opere di ricerca di idrocarburi nel sottosuolo il Consiglio di Stato esclude poi dalle opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo i manufatti strumentali all’«attività di ricerca di idrocarburi». Da ciò si evince che i pozzi per la ricerca di idrocarburi nel sottosuolo implicano una alterazione permanente del territorio. Deve escludersi – continua il Consiglio di Stato –  che simili opere siano funzionali ad esigenze contingenti, le sole che possono sostanziare la nozione di opera precaria. Infatti, il fine del pozzo è quello di individuare giacimenti sotterranei dai quali attingere nell’ambito della successiva attività estrattiva. E’ pacifico dunque il carattere stabile e permanente nel tempo del bisogno cui il pozzo esplorativo risponde.

Quindi  pareri e concessioni edilizie sono stati rilasciati su presupposti totalmente errati, tanto da essere fatti a pezzi dal Consiglio di Stato, da enti pubblici quantomeno superficiali, come la Soprintendenza, e poco coraggiosi al tal punto da rinnegare la stessa ragion d’essere di movimento NoTriv, come l’A.C.  di Ragusa. Quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza  n.3059 dell’11 luglio 2016 costituisce parte delle motivazioni contenute nel ricorso al TAR Catania presentato da Legambiente Sicilia contro le trivellazioni nel territorio di Ragusa, che contrariamente a quanto si dice deve ancora essere discusso nel merito, tanto da renderci più ottimisti. Legambiente in tempi non sospetti aveva suggerito all’A.C. le soluzioni per negare il rilascio della concessione relative alle trivellazioni come opere temporanee , ma non è stata ascoltata. Si è invece preferito un comico spot pubblicitario , più simile alle foglie al vento d’autunno che ad una ferma ed efficace difesa del territorio e dei beni comuni. Così come si è preferito proporre inconsistenti  e  illegittime varianti alle NTA del PRG per bloccare le trivellazioni che sarebbero crollate al primo ricorso al TAR se non fossero state bocciate dal Consiglio Comunale. Diverso effetto avrebbe invece una delibera consiliare di recepimento del piano paesaggistico  che inserisse nel PRG il seguente articolo :

MOVIMENTI DI TERRA: SBANCAMENTI, SCAVI E/O RIPORTI

1.      Nell’ambito delle zone agricole sono vietate tutte le opere di scavo, di sbancamento e di riporto che modifichino l’andamento naturale del terreno, l’aspetto dei luoghi, e la qualità del paesaggio.

2.      Sono consentite esclusivamente le sistemazioni agrarie con movimenti di terra comportanti lievissime alterazioni del profilo del terreno ( fino a 30 cm )  per migliorarne la coltivazione. Sono consentite inoltre le opere di scavo strettamente necessarie alla costruzione dei fabbricati rurali.

3.      Le sistemazioni agrarie, di cui al precedente comma 2, devono essere supportate dalla seguente documentazione:

a) titolo di imprenditore agricolo;

b) piano quotato dello stato di fatto e dello stato di progetto, esteso ai terreni circostanti l’area interessata dall’intervento;

c) relazione agronomica con motivazione delle scelte di miglioramento fondiario, del tipo di impianto arboreo, delle sue caratteristiche e con l’indicazione della ricomposizione ambientale post-miglioramento fondiario;

d) giudizio di convenienza economica dell’intervento di sistemazione agraria.

4.      I lavori di cui al presente articolo sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività non onerosa. “

Questa variante risulterebbe del tutto legittima e in linea con le norme del piano paesaggistico che prevedono la verifica dei livellamenti del terreno e delle alterazioni del piano di campagna.

In questo modo sì che si bloccherebbero le trivellazioni o, quanto meno, si renderebbe molto difficile la vita alle compagnie petrolifere. Speriamo che questa volta l’A.C. utilizzi il nostro suggerimento e inserisca questa nuova norma all’interno dell’art. 48 delle NTA del PRG, portandolo nel più breve tempo possibile in Consiglio Comunale per l’approvazione. Ci sono ancora i tempi per fermare le nuove trivellazioni a Carnesala vicino al Castello di Donnafugata.

 

 

 

 

 

 

 

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