CREDITO D’IMPOSTA PER BONIFICA AMIANTO

      L’Assessorato comunale all’Energia ed Ambiente informa che a breve saranno avviate le procedure per richiedere il credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, previsto dal Collegato ambientale.

La Legge 221 del 28 dicembre 2015, nota come Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014, ha  infatti introdotto incentivi per i titolari di reddito d’impresa che nel 2016 effettueranno bonifiche di amianto su beni e strutture produttive. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del 15 giugno 2016 sono state individuate le modalità attuative dello sgravio fiscale.

Potranno beneficiare del credito d’imposta i titolari di reddito di impresa indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato – che effettueranno interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio nazionale nell’anno 2016.

Sono ammissibili gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ammesse, inoltre, le spese per consulenze professionali e perizie tecniche entro il limite del 10% delle spese sostenute, e comunque non oltre 10mila euro per ciascun progetto di bonifica.

Nello specifico, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, previo trattamento in impianti autorizzati, di:

· lastre di amianto piane e ondulate, coperture in eternit;

· tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale, in amianto;

· sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Il credito d’imposta è pari al 50% delle spese, a condizione che la spesa complessivamente sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica sia almeno di 20.000 euro. Per ogni impresa, comunque, non potranno essere ammessi costi superiori a 400.000 euro totali.

L’incentivo fiscale è ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo: l’agevolazione è indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e in quelle relativi ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il credito d’imposta non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalle normative nazionali, regionali o europee, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 dev’essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Per aver riconosciuto il credito d’imposta le imprese interessate dovranno presentare le istanze, accedendo alla piattaforma informatica che sarà disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente,  a partire dal15 novembre 2016 ed entro il 31 marzo 2017.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle singole domande il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito spettante.

 


 

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