VISITE FISCALI NEL SETTORE PRIVATO:ULTIME NOVITA’

Questa settimana, Gianna Dimartino, Reggente UGL Ragusa, ci informa sulle nuove disposizioni INPS  riguardo le visite fiscali nel settore privato. Con circolare n. 95/2016 l’INPS ha fornito nuove indicazioni sull’esenzione dall’obbligo di reperibilità per le visite fiscali in orario prestabilito ai dipendenti privati (assenza dal lavoro per malattia) in caso di:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%
 

medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati che redigono i certificati di malattia, con le indicazioni sulle patologie che danno diritto agli esoneri, devono:

  • certificati telematici – valorizzare i campi “terapie salvavita” / “invalidità” (DM 18 aprile 2012);
  • certificati cartacei – attestare esplicitamente la sussistenza delle fattispecie ai fini dell’esenzione dall’obbligo di reperibilità.
. In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per:
  • malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente;
  • infortunio sul lavoro;
  • patologie per cause di servizio;
  • gravidanza a rischio;
  • ricovero ospedaliero;
  • eventi morbosi connessi all’invalidità attestata.

La circolare INPS n. 95/2016 definisce quando un lavoratore può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che ne danno diritto: “patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria”; “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”. Per i casi particolari, la Circolare fornisce apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia.

Il medico fiscale è tenuto a verificare le condizioni fisiche del soggetto e analizzare la patologia riportata all’interno del documento di malattia. Qualora ve ne sia la necessità, il medico avrà facoltà di prolungare la diagnosi di 48 ore (2 giorni). Successivamente all’accertamento della diagnosi, sarà possibile effettuare variazioni oppure sollecitare il dipendente a sottoporsi a un controllo specialistico.

Secondo consolidata giurisprudenza, in queste situazioni i medici agiscono in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico-legali richiesti all’INPS nei confronti dei dipendenti, non possono fare istanza di ispezione domiciliare per questi lavoratori ma possono segnalare via PEC, alla Struttura INPS territorialmente competente, possibili eventi riferiti a lavoratori esentati per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Anche in queste situazioni, l’INPS conserva il potere-dovere di accertare fatti che comportino il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Dunque, nei casi indicati, i dipendenti sono esentati dalla reperibilità ma non dai controlli dell’Istituto volti a verificare la correttezza formale e sostanziale della certificazione e la congruità prognostica ivi espressa.

Le fasce di reperibilità previste per il settore privato vanno dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Le sanzioni previste per il lavoratore nel caso di assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilità, o nel caso di impossibilità all’accesso o al controllo, sono pari alla decurtazione della retribuzione nella misura:

  • del 100% per i primi 10 giorni di patologia;
  • del 50% per le giornate successive. 

Il lavoratore ha comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione valida per la sua assenza immotivata come ad esempio l’allontanamento dal domicilio per visite, accertamenti diagnostici o prestazioni (in questi casi occorre comunque fornire al datore di lavoro una comunicazione preventiva).

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