TUTELA DALL’AGGRESSIONE DEI CANI – SECONDA PARTE

Riteniamo utile proporre in questa rubrica quanto riportato dal Ministero della Salute circa la ‘Tutela dall’aggressione dei cani’ – SECONDA PARTE:

Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento

I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. 

I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. 

Divieti

l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;

qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;

la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:

recisione delle corde vocali;

taglio delle orecchie;

estirpazione delle unghie e dei denti

taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;

la vendita, l’esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici.

Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.

LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche’ norme di adeguamento dell’ordinamento interno

La Convenzione prevede l’obbligo morale per l’uomo di rispettare tutte le creature viventi in ragione del loro contributo ad elevare la qualità della vita dell’uomo e per i legami particolari che si sono ormai creati con gli animali da compagnia.

La Legge vieta il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l’estirpazione delle unghie e dei denti. L’unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario considera tale intervento necessario nell’interesse dell’animale e quindi ai fini di garantirne il benessere. Viene, inoltre, consentito l’utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e nelle manifestazioni pubbliche solo se vengono rispettate le condizioni di salute e di  benessere dell’animale in considerazione della specie, razza e dell’età.

La legge, infine, introduce il reato di traffico di animali da compagnia ed il reato di introduzione illecita di animali da compagnia.

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