È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
RAGUSA: REGOLAMENTAZIONE EMISSIONI SONORE
08 Lug 2016 14:19
E’ in vigore da domani 9 luglio, e fino al 16 settembre, l’ordinanza sindacale inerente alla regolamentazione delle emissioni sonore durante la stagione estiva da parte dei titolari di pubblici esercizi. Di seguito il testo dell’ordinanza:
IL SINDACO
RICHIAMATE le risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, tenutasi in data 14.06.2016 presso l’U.T.G. di Ragusa avente ad oggetto la materia della regolamentazione delle emissioni sonore per la stagione estiva 2016 con particolare riferimento alla disciplina degli orari della diffusione musicale e dei piccoli intrattenimenti da parte dei titolari di pubblici esercizi;
RILEVATO che, nella predetta seduta di Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, in cui erano presenti, oltre ai Sindaci del Comuni della fascia costiera ed ai rappresentanti apicali delle Forze dell’Ordine, nonché i rappresentanti delle associazioni di categorie, sono state fissate le fasce orarie in materia di emissioni sonore da parte dei titolari dei pubblici esercizi a cui il comune di Ragusa intende uniformarsi;
DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in materia di “piccoli trattenimenti” ex art. 124 del Regolamento di esecuzione TULPS (modificato dall’art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), fermo restando la competenza del Questore in materia di discoteca e trattenimenti danzanti, rientra nella competenza degli Enti Locali, così come è a carico di questi ultimi la disciplina della regolamentazione delle emissioni sonore;
RILEVATO che il comune di Ragusa, giusta delibera di G.M. n. 307 del 06 giugno 2016, ha approvato il Regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico quale proposta per il Consiglio Comunale, organo competente all’approvazione della materia regolamentare, che disciplina – tra l’altro – al titolo V la fattispecie “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE”;
TENUTO CONTO che:
– nelle more dell’approvazione del predetto regolamento da parte del Consiglio Comunale, occorre dettare regole uniformi di comportamento con particolare riferimento ai pubblici esercizi che, per la stagione estiva 2016, intendono svolgere e/o organizzare piccoli intrattenimenti;
– in tale contesto, appare coerente richiamare nel presente atto gli articoli dell’emanando regolamento, licenziato dalla Giunta Comunale e trasmesso al Consiglio Comunale per l’approvazione, relativi alla fattispecie indicata precedentemente, anche da ricollegare all’esigenza di contemperare l’interesse della vocazione turistica del territorio comunale e delle esigenze di natura abitativa e di soggiorno dei residenti limitrofi ai pubblici esercizi;
RITENUTO di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell’ambiente, mediante l’assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sanità ambientale;
RILEVATO necessario dettare una disciplina uniforme alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica – con riferimento al periodo 16 Luglio – 16 Settembre 2016 e fino all’approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio Comunale – per:
– tutte le attività di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, evidenziando l’obbligo a carico degli stessi di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99 a firma di un tecnico competente in acustica (iscritto all’elenco regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge 447/95), ovvero di avvalersi della facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore;
– tutte le attività rumorose temporanee nei termini di cui al presente atto;
RITENERE E PRECISARE che:
– per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa;
– è vietata la collocazione e/o l’utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l’utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell’esercizio stesso. E’ fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l’interno dei locali.
DATO ATTO che, con nota prot. n. …… del ………………….., la presente ordinanza è stata inviata in via preventiva all’U.T.G. di Ragusa;
LETTO il D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54, comma 1 – 4, dlgs 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza;
ORDINA
1) di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziale anche ai fini della cd. motivazione per relationem;
2) a decorrere dal 9 Luglio e sino al 16 Settembre 2016 a tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, quanto di seguito indicato:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1: Oggetto
Il Comune di Ragusa persegue l’obiettivo della tutela della popolazione e dell’ambiente derivanti dall’esposizione al rumore.
Il presente atto disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d’attuazione.
Sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all’art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.
Articolo 2: Normativa di riferimento
Il presente atto richiama e fa propria la normativa di riferimento di seguito riportata:
-Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447
-D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
-D.P.C.M. 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
-D.P.C.M. 05.12.1997 “ Determinazione dei requisita acustici passivi degli edifici”
-Decreto 16.03.1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”
-D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del’art.3,comma1, lettera b), e dell’art.2, commi 6,7e8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico”
-D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
-Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.
-Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”
-Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “ Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”
-Legge 27.02.2009 n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”
-Legge 07.07.2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –Legge comunitaria 2008.”
-D.P.R. 19.10.2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49,comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”
D.P.R. 13.03 2013, n.59 “ Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”
Articolo 3: Definizioni
Si definiscono:
a) inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
c) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
d) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
e) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
f) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
g) valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
h) valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
i) valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95
j) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
k) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.
Articolo 4: Valori limite assoluti e differenziali
In attesa che il Comune di Ragusa provveda agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell’art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite “brevi manu” attraverso il PRG comunale.
Tabella A
Zone |
Limite Assoluto |
Limite Differenziale |
||
Leq in dB(A) |
Leq in dB(A) |
|||
Diurno (06:00-22:00) |
Notturno (22:00-06:00) |
Diurno (06:00-22:00) |
Notturno (22:00-06:00) |
|
Zona A* |
65 |
55 |
5 |
3 |
Zona B* |
60 |
50 |
5 |
3 |
Tutto il Territorio Nazionale |
70 |
60 |
5 |
3 |
Zone esclusivamente industriali |
70 |
70 |
— |
— |
* Zone di cui all’art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444 |
||||
A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale. |
||||
B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A |
Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.
Le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito all’art. 2 comma 6 della L. 447/95, iscritto negli appositi elenchi regionali.
Il limite differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:
– Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.
– Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.
– Da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.
TITOLO II
MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
Articolo 5: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa
sull’inquinamento acustico
L’autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è subordinata all’obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.
L’ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore 6 Ambiente Energia e verde pubblico.
La suddetta documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all’elenco regionale, di cui all’art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento da autorizzare.
L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.
Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.
Articolo 6: Modalità di presentazione della documentazione e controllo
La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.
Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell’area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l’Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell’opera o dell’attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.
L’Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.
L’Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell’opera o dell’attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.
Qualora sia richiesto da ecceziona
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