NON PIGNORABILI I PETS !

 “(…)All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli»(…)”

In pratica i nostri piccoli amici a 4 zampe non saranno più tra i ‘beni pignorabili’ e nessun creditore potrà rivalersi utilizzandoli per una vendita all’asta o altro.

Parliamo di una parte del testo che, approvato in questi giorni dal Senato come modifica del CC, passerà adesso alla Camera dei Deputati secondo la prevista trafila dell’iter burocratico di approvazione definitiva.

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