LA RIVOLUZIONE DEL PRE-CONCORDATO PER LE IMPRESE ANCHE A RAGUSA PRIMI RISULTATI CON BEN TRE CASI IN UN MESE

 Se il legislatore voleva vincere la tradizionale diffidenza degli imprenditori italiani verso le procedure concorsuali, la pioggia di domande di pre-concordato che ha investito molti dei tribunali italiani indica che l’obiettivo è stato chiaramente raggiunto. A Ragusa, in un solo mese, si sono presentati ben tre casi di concordati preventivi, quando quest’ultimo, invece, era il numero della media annua. Si tratta di una rivoluzione in materia e di uno strumento sicuramente più snello ed agevole. Tuttavia non si può non notare il rischio di una strumentalizzazione di questo istituto, utilizzato esclusivamente per paralizzare le procedure di decreti ingiuntivi, azioni esecutive o istanze fallimentari. E’ quanto ha chiarito Claudio Maggioni, giudice del Tribunale di Ragusa, partecipando, ieri pomeriggio, al seminario sulla delicata questione dell’istituto del piano attestato di risanamento, introdotto nel 2005 nell’ambito di una crescente attenzione legislativa per le soluzioni concordate delle crisi d’impresa e da allora oggetto di continue modifiche da parte del legislatore fino al recente “Decreto Sviluppo”.

L’argomento è stato il fulcro centrale del seminario sul tema “Le soluzioni a sostegno dell’impresa, l’accordo, il concordato, la ristrutturazione dei debiti”. L’iniziativa ha caratterizzato la fase tecnica del convegno nazionale organizzato a Ragusa dall’Associazione nazionale commercialisti con il supporto dell’Associazione commercialisti iblei di Ragusa e dell’Associazione commercialisti di Siracusa, in collaborazione con il quotidiano economico “ItaliaOggi”. Con il coordinamento di Eros Ceccherini della commissione scientifica dell’Anc, si sono succeduti vari interventi. “In un periodo di grande confusione economica e sociale –  ha detto Marco Carbone esponente dell’Ordine dei commercialisti di Roma – assume un grande rilievo l’applicazione corretta del codice deontologico professionale, uno strumento, recentemente giunto alla terza versione, in grado di guidare il commercialista attraverso le due principali strade da seguire ovvero l’interesse pubblico (i clienti, lo Stato, le banche, i lavoratori) e l’indipendenza etica nella professione”. Stefania Pacchi, docente universitaria a Siena, che ha illustrato “La recente riforma della legge fallimentare con le intervenute modifiche del cosiddetto Decreto Sviluppo”, ha sostenuto che i continui interventi legislativi nella materia fallimentare rappresentano la misura del grado di incertezza in cui la nazione sta vivendo. “Dalla riforma del concordato preventivo risalente al 2005 – ha sostenuto – si è verificato un intervento continuo del legislatore per cercare di spingere le imprese in acque più calme. Un diritto del tempo delle crisi caratterizzante le discipline fallimentari di una economia in ginocchio. Il recente Decreto Sviluppo prevede una serie di novità in materia di giustizia per le imprese che facilitano la gestione delle crisi aziendali, consentendo all’impresa in difficoltà di proseguire con l’attività nella fase del concordato preventivo sin dall’ammissione della domanda. L’intenzione del legislatore tende ad anticipare l’emersione delle situazioni di crisi con lo scopo di ridurre il numero dei fallimenti aziendali. In sostanza se prima l’obiettivo era quello di soddisfare i creditori, adesso la tendenza è quella di proteggere l’impresa e la sua possibilità di risanamento all’interno della quale i creditori possono giocare un ruolo fondamentale, ferma restando la protezione del valore dell’impresa e la sua continuità”.

“La presentazione della domanda di concordato preventivo – ha aggiunto Ceccherini – prevede la nomina di un professionista che certifichi la situazione di difficoltà. Tale figura, alla quale è affidato il compito di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (in possesso dei requisiti previsti dal codice civile), è designata dallo stesso debitore e non più dal tribunale. Il ruolo del professionista viene rimodulato dal Decreto Sviluppo che richiede l’utilizzo di una figura professionale altamente qualificata, indipendente sia dal debitore che dai creditori e che non deve aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”. “La possibilità di presentare domanda di concordato preventivo era già prevista dalle leggi italiane – ha continuato il giudice Claudio Maggioni – ma il cambiamento fondamentale è che per accedere al concordato, e di conseguenza a tutte le protezioni della legge fallimentare, basta la mera presentazione della domanda, mentre prima bisognava presentare tutta la documentazione al Pubblico ministero. Si prevede che l’imprenditore possa presentare una domanda di concordato allegando solamente i bilanci degli ultimi tre esercizi e riservandosi di depositare in seguito tutta la restante documentazione (inclusi tra l’altro il piano e la proposta). Il giudice fisserà un termine compreso fra 60 e 120 giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi di non oltre 60 giorni, per il deposito della documentazione mancante”.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it