È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
FORMAZIONE PROPRIETARI DI CANI – IL PATENTINO
19 Ott 2016 08:26
Approfondendo il discorso sui percorsi ‘obbligatori’, va innanzitutto capito quali siano i cani ‘a elevato rischio per l’incolumità pubblica’
Tutti gli episodi di morsicatura o di aggressione e qualsiasi altra manifestazione di comportamento potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica devono essere segnalati ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. I Servizi Veterinari, a seguito delle segnalazioni ricevute, sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario o detentore. Inoltre, in caso di rilevazione di rischio elevato, valutata la gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati come animali a rischio elevato per l’incolumità pubblica. I proprietari o detentori dei cani soggetti alla fruizione obbligatoria dei percorsi formativi sono individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, nell’ambito dei loro compiti di tutela dell’incolumità pubblica, in base alla risultanza dell’iscrizioni dei cani nei registri degli animali a rischio elevato, tenuti dai Servizi Veterinari medesimi. I proprietari dei cani sono obbligati a stipulare un’assicurazione di r.c. solo se i cani sono inseriti nei registri degli animali a rischio elevato per l’incolumità pubblica tenuti dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali. Tali cani possono essere condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico a condizione che il proprietario o conduttore applichi sia il guinzaglio che la museruola. Tali cani sono identificabili attraverso il codice memorizzato nel microchip, con il quale ogni cane deve essere identificato entro il secondo mese di vita, è possibile ottenere dai Servizi Veterinari territorialmente competenti informazioni relative al cane che interessa. Fermo restando l’obbligo di conseguire il patentino nei casi previsti, l’ordinanza vigente non prescrive di portarlo con sé quando si è in compagnia del proprio animale nei luoghi pubblici. Il proprietario o detentore del cane, trattandosi di un soggetto iscritto in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione, a fronte di un’ eventuale motivata richiesta da parte degli organi di vigilanza, può rilasciare un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (non è tenuto quindi a portare sempre il patentino con sè) e non deve dimenticare che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animale e cose provocati dall’animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
Sono chiaramente previste sanzioni per chi, avendo l’obbligo di frequenza, si rifiuta di farlo; in particolare l’ingiustificato inadempimento all’obbligo di frequentare i percorsi formativi attivati dalle autorità competenti potrebbe configurare l’ipotesi di “inosservanza di un provvedimento dell’autorità” e comportare la sanzione prevista dall’articolo 650 del codice penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.” Si può, inoltre, ipotizzare il sequestro dell’animale in caso di persistente rifiuto, considerata l’incapacità del proprietario o detentore di assicurare un possesso responsabile.
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