Applicabilità dell’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità, l’Ebt Ragusa spiega come stanno le cose con riferimento alle imprese provinciali

Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 del 21 dicembre scorso, interviene sull’applicabilità dell’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità ex lege 68/1999, per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria – Cigo, della cassa integrazione in deroga – Cigd, del fondo integrazione salariale – Fis o dei fondi di solidarietà bilaterale – Fsba, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia. A comunicarlo alle imprese del settore della provincia iblea è l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa.

“Il ministero, in considerazione dei precedenti interventi con i quali l’istituto della sospensione previsto dalla legge è stato esteso anche ad altre fattispecie – spiegano dall’Ebt – assimila l’utilizzo degli ammortizzatori sociali con causale Covid–19 a quelli già previsti dalla normativa.

L’obbligo è quindi sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid–19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale, in questo caso quello dell’area iblea, sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

L’onere a carico del datore di lavoro è ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid–19”. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.ebiteragusa.com oppure contattare la sede di via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

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