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L’AMMINISTRAZIONE ABBATE E LA CORTE DEI CONTI
25 Mag 2017 07:29
Da cinque o sei giorni chiunque entri in Municipio o gironzoli attorno ad esso, sente come un brusìo che cresce e si diffonde in tutte le direzioni. Si parla della Corte dei conti per la Regione Siciliana e di una delibera, la n. 98, che avrebbe assunto da qualche giorno. Si temono indagini e terremoti. Si paventa l’arrivo della dichiarazione di dissesto. Qualcuno dice che «Ignazio», il sindaco, stavolta l’ha fatta grossa e che la Corte è su tutte le furie.
Che è successo veramente?
E’ successo quel che succede sempre: ognuno vuole imporre agli altri i propri modelli e i propri obiettivi: il sindaco, la giunta e la maggioranza da una parte, la Corte dei conti e lo Stato dall’altra. I primi sostengono quanto da quattro anni mi sforzo di combattere: un modo di amministrare che, nella loro ottica, è legittimo e, nella mia, una pura follia; la Corte dei conti che quanto sin ora fatto dal Comune, non tutto ma la maggior parte, costituisce «inadempimento» dell’organo politico, «inadempimento» dell’organo di gestione e «inadempimento» dell’organo di controllo. Dietro l’inadempimento s’intravvede qualcos’altro che, se si ricostruisce bene, potrebbe definirsi una mal riuscita «presa per i fondelli». Basta leggere, a titolo esemplificativo, la Lettera n. 64061845 del 5 aprile 2017 del Magistrato istruttore, che riguarda il piano di riequilibrio, ma che può tranquillamente estendersi a tutto: i bilanci di previsione e i rendiconti. D’altronde la mano che guida è la stessa.
Esaminiamo in che consiste, non senza aver premesso che questa prima riflessione vuol essere una sintetica illustrazione di ciò che sta accadendo tra Modica e Palermo in quest’ultimo scorcio di maggio.
2. A sfioro sui controlli della Corte dei conti
In base all’articolo 100 della Costituzione, la Corte dei conti partecipa al controllo sulla gestione degli enti a cui lo Stato contribuisce finanziariamente in via ordinaria. I Comuni sono tra questi. L’oggetto del controllo è chiarito all’articolo 148 bis del Tuel:
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
Vanno controllati, dunque, i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e i piani di riequilibrio finanziario. Quando la Corte rileva delle irregolarità ha l’obbligo di comunicarle al Comune che, a sua volta, ha l’obbligo di rimuoverle entro sessanta giorni dalla data di comunicazione (art.148 bis comma 3 del Tuel). A rimozione avvenuta, il sindaco comunica alla Corte i rimedi adottati e la Corte ha 30 giorni per verificarne l’effettività. Qualora rilevi che la regolarizzazione non è avvenuta, ad esempio per la permanenza di una o più spese programmate con copertura fittizia, ne sancisce l’inattuabilità e la comunica al sindaco. Il séguito rientra nella responsabilità personale di quest’ultimo.
Per permettere lo svolgimento dei controlli, ovviamente, i Comuni hanno l’obbligo di inviare i bilanci, e il Collegio dei revisori la «Relazione» e un «Questionario» formulato dalla stessa Corte (art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005).
All’interno di questa logica sono maturati i rilievi mossi al Comune di Modica con la Delibera n. 98 del 18 aprile 2017. Riguardano il consuntivo 2014, il consuntivo 2015 e il bilancio di previsione 2016-2018.
3. Il giudizio della Corte sul consuntivo 2014
Il consuntivo 2014 è stato approvato dal Consiglio comunale il 27 novembre 2015; il 26 gennaio 2016 il Collegio dei revisori ha trasmesso alla Corte la relazione che ne illustra le criticità e il prescritto questionario; la Corte, infine, lo ha esaminato il 20 ottobre 2016. Le risultanze sono alla base della Deliberazione n. 235/2016/PRSP, ove si afferma la persistenza di numerose irregolarità segnalate in precedenti esami. E’ stato disposto, per tanto, «il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura di cui all’art. 188, comma 1 quater, del TUEL» (pag. 14, secondo trattino). Copia della pronuncia è stata «comunicata al Consiglio Comunale – per il tramite del suo Presidente – anche ai fini dell’adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco», all’Organo di revisione del Comune di Modica e alla Procura regionale della Corte dei conti» (pag. 14).
Tra i rilievi più significativi segnaliamo:
1°. la constatazione, da parte dell’Organo di revisione, «di gravi irregolarità contabili e di anomalie gestionali quali il ricorso ad anticipazioni di liquidità ex dl 35/2013, impegni di spesa in esercizio e gestione provvisoria, ritardo nell’approvazione del rendiconto 2014 e nell’espletamento del riaccertamento straordinario dei residui» (Corte dei conti, Delibera n. 235/2016, pag. 4, n. 1);
2°. il prelievo degli stipendi per le Posizioni Organizzative (P.O.) dal Bilancio anziché dal «Fondo salario accessorio» come disposto per legge (Ibid., pag. 4, n. 1);
3°. la contrazione di un’anticipazione di liquidità (ex D. L. n. 35/2013) di 24.173.227,18 euro, allo scopo di soddisfare debiti ma utilizzata per fini impropri. Il sindaco ha precisato che la mancata estinzione dei debiti è derivata dall’incuria dei creditori. Nel 2015 presentai una scherzosa interrogazione su questo sindaco che insegue i creditori per pagarli, e sui creditori che fuggono al solo pensiero di esser pagati. La Corte, ovviamente, non gli ha creduto (Ibid., pag. 6, n. 4);
4°. il superamento di quattro dei dieci parametri obiettivi di deficitarietà strutturale di cui al D.M. 18 febbraio 2013 (Ibid., pag. 6, n. 5);
5°. l’assenza di riscossioni da recupero dell’evasione tributaria accertata per 3.096.912,79; e l’esiguità delle evasioni accertate nel 2013, riscosse solo per l’8,6 % (Ibid, pag. 8, n. 8);
6°. alcuni voluti imbrogli, o involontari errori, compiuti tra l’accertamento ordinario e l’accertamento straordinario dei residui contabili. La differenza tra le due risultanze era tale che non poteva non destare perplessità nella Corte (Ibid., pagg. 9-11);
7°. l’eccessiva spesa per il personale (Ibid., pagg. 11-14);
8°. i numerosi e gravi profili di irregolarità e di squilibrio finanziario, tra cui la persistente inottemperanza all’obbligo di adottare le misure correttive decise con la alla precedente deliberazione n. 275/2015 PRSP (Ibid, pag. 2, quinto capoverso).
9°. la carenza di informazioni in merito al tipo di spese finanziate da entrate accumulate alla voce «Altre per servizi conto terzi», per un ammontare di 3.307.763,93 euro. Non è stato, per ciò, possibile verificare il rispetto del principio di tassatività, con la conseguenza che l’eventuale anomalia potrebbe avere influito sul patto di stabilità e sui limiti di spesa per il personale (Ibid., pagg. 8-9, n. 9).
4. I rilievi per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018
Lo stesso esame avrebbe dovuto ripetersi per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018. Non è stato possibile farlo, però, perché la Corte ne è stata impedita. Il lettore ricorderà che il meccanismo di controllo contabile si basa su tre elementi: a) il bilancio presentato dal Comune; b) la relazione del Collegio dei revisori svolta in termini esplicativi e critici; 3) le risposte ad un Questionario a cui il Collegio dei revisori è obbligato a rispondere. La Corte, dunque, studia il bilancio, studia le note critiche e studia il questionario dei revisori. Sulla base di essi matura un’idea della coerenza e dell’affidabilità delle poste dei varii capitoli, nonché delle spese effettuate. Tutto ciò naturalmente è più semplice a dirsi che a farsi, poiché interpretare un bilancio richiede una vigile esperienza che, naturalmente, i magistrati contabili adoperano e affinano quotidianamente. Una persona dev’essere molto stupida, dunque, se pensa di poter superare l’esperienza con semplicistiche giustificazioni. Commetterebbe un errore che potrebbe ripercuotersi sul Comune e sui cittadini che lo mantengono. Nel nostro caso è accaduto un fatto elementare: il Collegio dei revisori non ha presentato, se non dopo parecchi mesi, le note critiche e il questionario. Ciò ha impedito alla Corte di compiere i controlli dovuti. Naturalmente il sindaco è andato immediatamente a giustificarsi… ma non è stato creduto. Ecco tutto. Il fatto, per fortuna, non è di tutti i giorni ed io non esito a qualificarlo, quanto meno, temerario.
5. Riflessioni conclusive
Proviamo, a questo punto, a formulare una nostra personale riflessione. Partiamo dal mancato adempimento. La Corte ha esaminato il rendiconto 2014, ha rilevato delle criticità e ha chiesto che fossero rimosse. Razionalità vuole che se non sono rimovibili per il 2014, poiché l’anno è già trascorso e quel che è fatto non può più cambiarsi, dovranno esserlo negli anni successivi. Considerato che tali criticità erano state segnalate con altra delibera (la n. 275 del 2015) per un precedente esercizio, la loro reiterazione è stata sanzionata col divieto «di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all’art. 188, comma 1 quater, del TUEL» (Corte dei conti, Delibera n. 235/2016, pag. 14, secondo trattino). Il 2015 era già nelle condizioni del 2014, per cui si temeva l’esame, il giudizio e la sicura ulteriore sanzione della Corte. L’amministrazione aveva agito esattamente come si faceva durante la prima Repubblica, spendendo e, di poi, giustificando le spese, anche quelle vietate. Ha tuttavia trasmesso il bilancio. Non sono state inviate, come già detto e nonostante ripetutamente richiesti, la Relazione sul bilancio e il Questionario, entrambi del Collegio dei revisori. Va da sé, comunque, che del mancato invio il sindaco doveva essere informato. Lo dico perché è peggio, per l’amministrazione, sostenere il contrario. Il Collegio dei revisori è inteso, giuridicamente, alla stregua di un organo (improprio) del Comune. Ciò basta a far ritenere che il Comune (e il sindaco per esserne il capo), sapesse dell’omissione. Abbate, per mettersi a posto con la Corte, avrebbe dovuto sollecitarlo e vien di domandarsi se l’abbia fatto. In definitiva bastava una telefonata.
A farla breve, le Relazioni e i Questionari 2015 e 2016-2018 non sono stati trasmessi perché, probabilmente, il sindaco voleva lasciare nel limbo il fatto di aver continuato ad amministrare come in passato e di non aver adottato le misure correttive chieste con la Deliberazione 235/2016. Certo è che, in questo contesto, il Collegio dei revisori ha dimostrato uno sprezzo del pericolo ai limiti dell’eroismo. Ma anche la Corte non scherza. Le ultime tre righe della Delibera n. 98/2017 sono gentilmente sibilline:
«Dispone altresì che la presente sia inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa e alla Procura della Corte dei conti per la Regione siciliana per l’eventuale seguito di competenza unitamente alle deliberazioni citate in parte motiva».
L’abbiamo fatta grossa, non c’è che dire. Forse siamo impazziti. La Corte dei conti svolge il proprio lavoro nell’interesse del popolo. Non può esistere un interesse terzo. Ora la mano è passata alla Procura della Repubblica di Ragusa. Da ultimo non posso non porre una domanda al sindaco: che senso ha, in un regime democratico, iscrivere al protocollo riservato una delle «Memorie» difensive prodotte in giudizio? E’ di vitale importanza, piuttosto, che sia discussa in Consiglio comunale. D’altronde se il Consiglio approva, con competenza esclusiva, bilanci e piani di riequilibrio e, se tali bilanci e Piani, per quel che dice la Corte, recano gravi irregolarità e tracce di squilibrio finanziario, è doveroso informarne il Consiglio. E così dev’essere anche per la «Memoria» di difesa. In definitiva si difende il Comune e, per esso, il Consiglio che ne è l’organo sovrano. Non le pare?
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