SOSPENSIONE DEL CONGEDO PER MATERNITA’ IN CASO DI RICOVERO DEL NEONATO

Continuano gli aggiornamenti utili  da parte della Reggente di UGL Ragusa, Gianna Dimartino: questo lunedì  si pone l’attenzione sulle novità introdotte dal Jobs Act  per cui  c’è la possibilità di sospendere il congedo di maternità in caso di bambino ricoverato in ospedale o presso altra struttura sanitaria, nel periodo fruizione del congedo obbligatorio. Finora il congedo doveva essere fruito consecutivamente, indipendentemente dalle condizioni di salute del bambino.

Le modifiche apportate al Testo unico sulla maternità dal Jobs Act prevedono infatti la possibilità per la madre, qualora lo desideri, di scegliere di lavorare in quel periodo di tempo, per poi tornare a fruire del congedo di maternità al momento delle dimissioni del bambino, o anche in data antecedente (mai posteriore), a scelta dalla lavoratrice da comunicare preventivamente al datore di lavoro.

Per sospendere il congedo di maternità obbligatorio la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita documentazione attestante il ricovero del neonato e certificazione medica nella quale si attesti la buona salute della madre, compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa. Senza quest’ultimo certificato si configurerebbe un’illecita permanenza al lavoro della lavoratrice, con conseguente perdita del diritto al congedo ed alla relativa indennità per i giorni corrispondenti.

La lavoratrice deve inoltre comunicare, prima della sospensione, alla sede INPS competente la data di sospensione del congedo di maternità e quella di ripresa del congedo residuo, accompagnandola con una dichiarazione di responsabilità della lavoratrice nella quale affermi di aver comprovato al datore di lavoro il ricovero del figlio e di avergli consegnato preventivamente l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa. La domanda con la quale la lavoratrice comunica la ripresa del congedo deve essere accompagnata dalla dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.

La data di sospensione del congedo parte dalla data a partire dalla quale la lavoratrice riprende l’attività lavorativa, non da quella del ricovero. La misura è applicabile sia alle lavoratrici dipendenti che alle iscritte alla Gestione Separata INPS ed è valida anche per minori adottati o affidati.

Con questa novità normativa il Governo ha recepito le indicazioni della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 116/2011), aveva stabilito il diritto all’interruzione del congedo di maternità in caso di ricovero per parto prematuro.

Si ricorda che per assistenza e per usufruire dei servizi di CAF e Patronato Enas ,basta rivolgersi agli uffici della sede UGL  via Vincenzo Lorefice n. 2 a Ragusa, tel. 0932626518.

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