LA GUERRA DEI RIFIUTI HA PRESO LA VIA GIUSTA

Perviene la nota prot. 1097 del 24 marzo 2010 con la quale il Presidente dell’Autorità d’Ambito RG1 “Ragusa Ambiente S.p.A.” trasmette l’Ordinanza n. 223/2010 ROS del Sindaco di Ragusa, con la quale lo stesso ha “vietato all’ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A., a decorrere dall’1/04/2010, di effettuare presso la discarica di contrada di Cava dei Modicani lo smaltimento dei r.s.u. provenienti dai Comuni diversi da Giarratana , Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Ragusa.”, e chiede quali siano le determinazioni in merito dello scrivente Dipartimento, anche in relazione alla nota prot. n. 5926 OR del 28/02/2008 dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.  Premesso che la legge regionale n. 19/2008 ha soppresso l’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque, trasferendo al Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti le relative competenze, compresa la funzione di Autorità di regolazione nel Settore della gestione integrata dei rifiuti, si ritiene che l’Ordinanza sindacale trasmessa presenti diversi profili meritevoli di approfondimento, per cui si esplicitano, di seguito, le principali problematiche emerse da un primo esame dell’ordinanza stessa alla luce della normativa di settore. 

1.  Nel primo paragrafo dell’Ordinanza del Sindaco di Ragusa si afferma che “il Comune di Ragusa ha realizzato ed utilizzato a decorrere dall’Aprile 2008 una discarica di r.s.u. della presunta capacità di mc. 380.000 in località Cava dei Modicani”. A tal proposito giova rilevare che la discarica è stata finanziata con il Decreto dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque n. 456 del 29/1272006, il quale, richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 1711 del 30/12/2004 ed il Decreto dell’Ufficio speciale per le acque ed i rifiuti n. 475/USRA del 19/04/2006, “finanzia ed impegna a favore dell’ATO RG1 Ragusa Ambiente S.p.A. la somma di euro 10.083.334,97”, per la realizzazione dei “lavori di ampliamento ed adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi da realizzare in c.da Cava dei Modicani del Comune di Ragusa”, (e non “un completamento di una discarica sub-comprensoriale”) individuando “la Società d’Ambito Ragusa Ambiente S.p.A. quale soggetto destinatario del finanziamento in oggetto e soggetto attuatore dell’intervento stesso”, condizione che, comunque era il presupposto per il finanziamento stesso, dal momento che il POR 2000-2006 prevedeva che solo le Società d’Ambito potessero essere destinatarie dei finanziamenti. La discarica è stata  successivamente realizzata dall’Autorità d’Ambito RG1, che ne è diventata proprietaria, come anche chiarito dalla già citata nota dell’Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 5926 OR del 28/02/2008, la quale, anche in qualità di circolare esplicativa dell’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, specifica che “ogni finanziamento della scrivente Agenzia e, in particolare quello relativo alla nuova vasca della discarica sita nel comune di Ragusa viene assegnato all’Autorità d’Ambito che, pertanto, diventa proprietaria dell’impianto”. In conclusione:

a.  il soggetto attuatore dell’intervento “lavori di ampliamento ed adeguamento della discarica per rifiuti non pericolosi da realizzare in c.da Cava dei Modicani del Comune di Ragusa” è la Società d’Ambito Ragusa Ambiente S.p.A., oggi proprietaria dell’impianto di discarica;

b.  per quanto riguarda l’utilizzo dell’impianto di discarica si può fare riferimento sia al Piano stesso che alla circolare prot. n. 5926 OR del 28/02/2008, la quale, in qualità di circolare esplicativa del Piano, specifica che “gli impianti di Piano sono tenuti, inoltre, ad assolvere al delicatissimo compito del “mutuo soccorso” tra di loro, assicurando la possibilità del conferimento dei rifiuti da parte di ATO o Province diverse a seguito di specifica richiesta da parte dell’Autorità competente” e che “gli impianti di Piano Regionale devono essere considerati in funzione sistemica e fra di loro integrati rispetto al fine perseguito dal Piano stesso.”;

c.  nel caso in questione l’utilizzo dello stesso è stato correttamente disposto dal Presidente della Provincia di Ragusa, che, con Ordinanza prot. n. 075557 del 30 Dicembre 2009, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, la Società d’Ambito Ragusa Ambiente S.p.A. all’esercizio della discarica ed al conferimento dei rifiuti provenienti da alcuni Comuni della Provincia di Ragusa, tra cui lo stesso Comune di Ragusa.

 

2.  Nel secondo paragrafo dell’Ordinanza del Sindaco di Ragusa si afferma che la discarica “è stata realizzata come completamento di una discarica sub-comprensoriale”. Nel merito si deve rilevare che la discarica in oggetto è prevista nel Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, capitolo 8, tabella 8.10, e che il Piano suddetto non prevede alcun sub-comprensorio per lo smaltimento dei rifiuti, ma prevede che la gestione integrata dei rifiuti avvenga per Ambiti Territoriali Ottimali, uno dei quali coincide con la Provincia di Ragusa.

 

3.  Nel terzo paragrafo dell’Ordinanza del Sindaco di Ragusa si specifica che la durata della discarica “era stata prevista per 8 anni, cioè dal 2008 al 2016”, ed al sesto paragrafo è specificato che la suddetta potenzialità si sta per esaurire anzitempo a causa del conferimento dei comuni di Scicli ed Ispica, specificando che, pertanto, “i comuni anzidetti dovranno smaltire i loro r.s.u. presso altro sito”. Nel merito si ritiene necessario specificare che la durata di una discarica è strettamente correlata alle modalità di attuazione del Piano di gestione dei rifiuti ed alle sue circolari attuative; in particolare la già citata circolare  n. 5926 OR del 28/02/2008 specifica le modalità di utilizzo delle discariche e le relative priorità, anche in relazione alle esigenze legate alla ottimizzazione della gestione integrata dei rifiuti, esigenze che vengono stabilite con le modalità di cui ai punti 1.b e 1.c dalle Autorità competenti in materia che sono “l’Autorità d’Ambito”, la “Provincia regionale” (ultimo paragrafo della circolare citata) ed il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, per cui nessun potere residua al Comune nello stabilire quali debbano essere i soggetti che conferiscono in discarica ancorché la stessa sia situata nel proprio territorio.

 

4.      Nel settimo paragrafo dell’Ordinanza del Sindaco di Ragusa viene citata una relazione a firma del dirigente responsabile del X Settore (si presume, anche se non specificato, del comune di Ragusa), nella quale si afferma che “l’utilizzo attuale della discarica ampliata ad altri comuni, oltre a quelli del sub-comprensorio, per la quale la discarica è stata progettata e costruita, ha determinato una situazione di sofferenza ambientale che è testimoniata dalla diffusione dei resti di sacchetti di plastica nei terreni limitrofi, tra l’altro utilizzati per il pascolo degli animali di allevamento, con grave pregiudizio per la tutela del territorio”. Tale relazione presenta i seguenti motivi di criticità:

a.  la discarica non è stata costruita per alcun sub-comprensorio, dal momento che, come già detto, non esiste alcun sub-comprensorio, ma è stata destinata, nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia, a tutto l’A.T.O. RG1 (nel caso specifico coincidente con la Provincia), restando, comunque a disposizione per eventuali interventi di mutuo soccorso a favore di comuni fuori Ambito(e, nel caso specifico, fuori Provincia);

b.  il Comune di Ragusa non ha alcuna competenza sui controlli relativi alla discarica, dal momento che la normativa in materia, in particolare il D.Lgs 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni ed il D.Lgs 36/2003 e sue modifiche ed integrazioni, conferiscono tale competenza unicamente all’Autorità che ha autorizzato la discarica ed alla Provincia Regionale, che, in atto è anche l’Autorità che ha autorizzato la discarica;

c.  in caso di problemi igienico sanitari che si ritengono legati alla gestione della discarica, il Comune avrebbe dovuto rivolgersi alla Provincia regionale per richiedere specifici controlli o eventuali modifiche dell’Ordinanza;

d.  l’affermazione che i rifiuti dei comuni di Ispica e di Scicli abbiano determinato situazione di sofferenza ambientale non sembra essere supportata da alcuna specifica tecnica.

 

5.  La suddetta relazione viene dal Sindaco ritenuta “motivo per adottare ordinanza contigibile ed urgente”. A tale proposito è necessario far presente che le Ordinanze contigibili ed urgenti possono essere adottate solo dopo apposita relazione della competente Autorità tecnico o tecnico-sanitaria locale, che, trattandosi di gestione integrata dei rifiuti per Ambiti Territoriali Ottimali, può essere solamente la competente A.S.P. provinciale o la competente Provincia regionale (nella Regione siciliana, per prassi, si è sempre richiesta almeno la relazione dell’Autorità sanitaria locale).

 

6.  Il Sindaco non ha alcun potere ad emanare tale Ordinanza, dal momento che il soggetto competente è la Provincia di Ragusa, cui l’Ordinanza del Sindaco si contrappone cercando di renderla parzialmente inefficace.

 

   E’, infine, necessario rilevare che le Ordinanze in materia di gestione dei rifiuti devono sempre essere adottate anche ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, dal momento che tale articolo stabilisce modalità, tempi, condizioni per le quali è possibile ricorrere a tali provvedimenti e soggetti ai quali tali Ordinanze devono essere notificate, anche perché ognuno di essi possa esercitare le proprie competenze in materia. In particolare l’articolo 191 prevede:

1.         la trasmissione del provvedimento al Ministro dell’Ambiente (che a sua volta le comunica alla Commissione Europea), al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive ed al Presidente della regione; l’Ordinanza in oggetto non viene trasmessa a nessuno di tali soggetti e neppure alla Provincia regionale di Ragusa, soggetto titolari del potere di controllo e, nel caso specifico, anche Autorità che ha autorizzato l’impianto ed i relativi conferimenti.

2.  il verificarsi di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente; l’Ordinanza in oggetto non specifica quali siano se non in modo assolutamente generico.

3.  l’accertamento che “non si possa altrimenti provvedere”; l’Ordinanza in oggetto non da atto del verificarsi di tale circostanza, anche perché si può sicuramente provvedere altrimenti chiedendo alla Provincia di dare specifiche e immediate prescrizioni.

4.  di specificare quali siano “le speciali forme di gestione dei rifiuti” cui si fa ricorso in via temporanea; l’Ordinanza in oggetto non le specifica, dal momento che evidentemente non ve ne sono.

5.  il periodo di durata dell’ordinanza, che non può superare i sei mesi; l’Ordinanza in oggetto non specifica alcun periodo;

6.  le norme cui si intende derogare; l’Ordinanza in oggetto non specifica alcuna norma;

7.  il parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali; l’Ordinanza in oggetto richiama una relazione di un soggetto che non ha competenza e non fa alcun specifico riferimento alle conseguenze ambientali, ma solo un riferimento assolutamente generico;

8.  il fatto che non vengano superati i 18 mesi di eventuale reitera dell’Ordinanza; l’Ordinanza in oggetto non chiarisce tale aspetto;

 

     Sulla base di quanto sopra esplicitato si chiede al Comune di Ragusa di revocare, in autotutela, l’Ordinanza di cui in oggetto, dando immediatamente comunicazione allo scrivente Dipartimento dell’avvenuto adempimento. 

 

f.to Il Dirigente Preposto al IV Servizio

                                                                                                                       Ing. Salvatore Raciti 

 

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