ATTENZIONE AL PREAVVISO DI DISTACCO

La Confconsumatori di Modica è sempre attiva nella tutela degli utenti che riscontrano anomalie nei comportamenti da parte dei fornitori di energia elettrica e gas, infatti nel periodo di crisi economica che stiamo attraversando sono in continuo aumento le famiglie che incontrano notevoli difficoltà a pagare le bollette entro le scadenze fissate. Proprio per fornire un aiuto in tali situazioni, di recente, l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas ha predisposto nuove regole e garanzie. Con la Delibera  67/2013/R/COM  del 21 febbraio 2013, intitolata Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora, l’Autorità ha introdotto delle nuove regole per la procedura di costituzione in mora nei confronti degli utenti che, siano in ritardo nel pagamento delle bollette e per l’eventuale sospensione della fornitura da parte delle aziende fornitrici di energia elettrica e gas. L’obiettivo  è quello di evitare che il cittadino si ritrovi con la sospensione del servizio per morosità, senza che però l’avviso di pagamento gli sia correttamente pervenuto. Tra le novità contenute nella deliberazione, c’è l’introduzione di tempistiche certe, congrue e documentate, non solo per l’indicazione del termine ultimo in cui effettuare il pagamento, dopo l’avviso della costituzione in mora, ma anche per il successivo avviso di sospensione, nel caso in cui il cliente finale prolungasse la propria morosità.In particolare l’avviso di costituzione in mora deve essere inviato in modo che sia certo ed evidente la data di emissione dello stesso. Nel caso in cui il venditore non fosse in grado di evidenziare tale data, la comunicazione dovrà essere stata inviata entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nel corpo della lettera. A partire da questa data, il cliente avrà a disposizione un termine prestabilito dalla normativa per regolarizzare la propria posizione, dopodiché il venditore dovrà aspettare ancora altri 3 giorni senza ricevere il pagamento per poter effettuare la richiesta di sospensione. Novità di un certo rilievo sono che, nel caso in cui la morosità si protragga per conguagli o per importi anomali, prima di procedere alla richiesta di sospensione del servizio, il fornitore debba rispondere ai reclami scritti del cliente; nel caso in cui le nuove regole fissate non vengano rispettate dai venditori, è previsto che i clienti possano ricevere automaticamente dei congrui indennizzi accreditati in bolletta. In questi casi, comunque, al cliente non potrà mai essere richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura. Lo sportello della Confconsumatori di Modica operante presso la nuova sede dell’ Associazione Confronto in via Resistenza Partigiana n. 25 è pronto a fornire tutte le informazioni possibili ai cittadini utenti,  che nutrano dubbi sul rispetto, da parte delle aziende fornitrici, delle prescrizioni previste dalla legge.

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