È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
AUTORITA’ PER L’ENERGIA E IL GAS: NUOVE TUTELE PER I CONSUMATORI
06 Set 2013 15:51
Le morosità nei pagamenti delle bollette di energia e gas aumentano a causa della crisi dilagante, del caro bollette ma anche per le numerose anomalie in bolletta che non vengono chiarite dalle società erogatrici del servizio.
Con la delibera 67/2013/R/com, l’Autorità per l’Energia e il Gas ha stabilito, per venire incontro alle continue segnalazioni dei consumatori, nuove regole.
In particolare, in caso di bollette non pagate, il venditore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente finale, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora con l’evidenza della data precisa del giorno d’emissione della comunicazione di costituzione in mora. Inoltre, dovrà essere garantito, dall’emissione, un tempo minimo di 20 giorni solari per il pagamento da parte del cliente finale. La comunicazione della costituzione in mora deve indicare con chiarezza il termine ultimo di pagamento. L’obiettivo è di evitare la sospensione della fornitura per morosità senza che il cliente abbia ricevuto la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento.
Un’altra novità di rilievo è che prima di richiedere la sospensione della fornitura per morosità, per mancati pagamenti di fatture di conguagli o di importi anomali, il venditore dovrà rispondere ai reclami scritti dei clienti nel termine di 40 giorni.
In caso di mancato rispetto di queste nuove regole da parte dei venditori, l’Autorità ha previsto degli indennizzi automatici in bolletta favore del cliente: ad esempio il venditore è tenuto a corrispondere al consumatore 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata. In tutti i casi, comunque, al consumatore non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. “Con questa delibera l’ Autorità per l’Energia e il Gas ha compiuto un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei consumatori garantendo loro tempi certi nelle procedure e una tempestiva informazione “– avv. Samantha Nicosia, Confconsumatori Ragusa
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