Le nanoplastiche sono state rilevate nel sangue umano e perfino nella placenta. Un tema sempre più centrale nel dibattito scientifico internazionale e che è arrivato anche al Parlamento Europeo, dove il professor Antonio Ragusa ha acceso i riflettori sui possibili rischi per la salute pubblica. Secondo gli studi presentati nel corso dell’incontro, le particelle di […]
I MINORI VANNO PROTETTI CONTRO OGNI FORMA DI NEGLIGENZA
27 Ago 2013 08:22
L’art. 4 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali entrata in vigore nel 1953 sostiene che “nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o servitù, né costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio”.
L’art. 1 della Convenzione supplementare sull’abolizione della schiavitù, del traffico di schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1956 gli Stati partecipanti devono prendere tutte le misure necessarie per ottenere l’abolizione completa della schiavitù e delle pratiche analoghe in particolare:
a) La servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d’un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autonomia
b) La servitù della gleba, ossia la condizione di chi sia tenuto dalla legge, dall’uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato.
c) Ogni istituzione o pratica secondo la quale: una donna sia promessa o data in matrimonio mediante compenso, fornito ai genitori, o al tutore o a qualsiasi altra persona;
d) Ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di 18 anni sia dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo perché ne adoperi la persona o il suo lavoro.
Secondo l’articolo 3 gli Stati partecipanti devono stabilire sanzioni rigorose a carico di coloro che trasportano o tentino di trasportare schiavi da un paese a un altro.
La Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato adottata dalla Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro nel 1957 con la quale gli Stati partecipanti si sono impegnati, affinché nei loro paesi, venisse eliminato il lavoro forzato o obbligatorio e a non ricorrervi sotto alcuna forma.
E la Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1959
“Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di negligenza, di crudeltà, di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a nessuna forma di tratta”
Cinzia La Greca
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