PORCELLUM? NO, GRAZIE.

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Il sistema elettorale è costituito dall’insieme delle regole che si adottano in una democrazia rappresentativa per trasformare le preferenze degli elettori in voti e i voti in seggi.

         Un sistema elettorale è composto da due elementi fondamentali: il sistema di votazione e il metodo per l’attribuzione dei seggi. Quest’ultimo richiede l’applicazione di formule matematiche, dette formule elettorali. Le formule elettorali sono classificabili in due grandi categorie: formule maggioritarie (che sono le più antiche e tendono a premiare i candidati o partiti vincitori in collegi uninominali o plurinominali) e formule proporzionali (che tendono a stabilire un rapporto proporzionale tra i voti ottenuti da un partito ed i seggi ad esso assegnati). Una terza categoria è quella dei sistemi misti. In questa terza categoria compaiono elementi caratterizzanti di entrambe le due precedenti categorie, talvolta relazionati tra di loro (come nei sistemi italiani per Camera e Senato del 1993).

         Il sistema elettorale maggioritario è quello matematicamente più semplice. Attualmente in Italia vige per l’elezione della Camera un sistema maggioritario plurinominale, nell’ambito di un Collegio Unico Nazionale: il partito o la coalizione che ottenga la maggioranza relativa (anche soltanto per un voto) ha diritto al 55% dei seggi. I suoi effetti sulla governabilità del Paese sono attenuati dalla contemporanea presenza di una diversa formula per l’assegnazione dei seggi del Senato: è prevista sempre una riserva del 55% dei seggi in favore del partito o della coalizione di maggioranza relativa, ma il conteggio viene effettuato Regione per Regione. Ciò fa sì che al Senato vi sia molto più equilibrio, in quanto è usuale che la coalizione seconda classificata a livello nazionale risulti vincitrice in un numero significativo di Regioni.

         Il sistema uninominale. Nel sistema uninominale, in linea di principio, ci sono due metodi per designare il rappresentante di un determinato collegio: uno nel quale vince l’elezione chi ottiene la maggioranza relativa dei voti qualunque essa sia, e un secondo in cui vince solo chi ottiene la maggioranza assoluta, il 50%+1 delle preferenze. In quest’ultima ipotesi, essendo improbabile che il corpo elettorale si frazioni non indicando alcun candidato vincente, è da prevedersi di norma un secondo turno di votazioni, a meno che l’elettore non possa operare una classificazione dei candidati, meccanismo che permette un’istantanea individuazione del vincitore della contesa politica. Si possono dunque distinguere fra tre sistemi elettorali uninominali: sistema uninominale a un turno (uninominale secco), sistema uninominale a doppio turno, sistema uninominale a voto alternativo con maggioranza assoluta.

         Una particolarità del sistema elettorale uninominale – specie di quello basato sulla maggioranza relativa – è l’eventualità che la rappresentatività venga distorta, in genere aumentando la vittoria in termini di seggi del primo partito o coalizione a danno relativo del secondo e a gravissimo danno del terzo partito. Inoltre, con questo sistema elettorale sono avvantaggiati i partiti che vincono di misura in molti collegi, e sono generalmente svantaggiati quelli che vincono in pochi collegi con alta maggioranza. Nell’uninominale sono inoltre avvantaggiati i partiti localistici o con forte base locale, anche se con percentuali modeste a livello nazionale, contro quelli che pur presentando percentuali rilevanti a livello nazionale, hanno una base elettorale fortemente de localizzata sul territorio nazionale.

         Il sistema proporzionale. Elemento caratterizzante del sistema proporzionale è l’assegnazione dei seggi in circoscrizioni elettorali plurinominali, suddividendoli fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti. Si presenta quindi come un sistema elettorale basato sulla democraticità e rappresentatività in quanto permette di fotografare le divisioni politiche effettive del Paese. Aspetto positivo, quindi, che salta subito all’occhio è la possibilità di una rappresentanza parlamentare che rifletta in maniera meno distorta possibile la reale situazione politica di un paese, con una significativa tutela delle minoranze. Qualora i partiti siano notevolmente frazionati, però, il proporzionale riflette questo frazionamento reale in parlamento e la formazione di un governo richiede coalizioni che uniscano più partiti, con conseguente forte instabilità. Il sistema proporzionale può prevedere o meno la possibilità per l’elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all’interno della lista votata. In questo caso, vengono eletti nell’ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. Se invece non è previsto il voto di preferenza, i candidati vengono scelti secondo l’ordine in cui compaiono in lista, delegando ai partiti l’individuazione degli eletti: si parla in questo caso di lista bloccata. Il voto di preferenza ha benefici controversi. A favore vi è la maggiore possibilità di scelta per l’elettore; contro vi è il fatto che il singolo candidato, per ottenere la preferenza, è costretto ad una costosa campagna elettorale personale, e la necessità di raccogliere i fondi necessari può potenzialmente stimolare episodi di corruzione.

         Non esiste un sistema elettorale che si possa considerare perfetto, ma entrambi i tipi possiedono i propri vantaggi e i propri svantaggi. Per ovviare a tali inconvenienti, cercando di recuperare le caratteristiche positive di ciascun sistema ma limitando quelle negative, si sono col tempo andati ad elaborare sistemi corretti, o misti, dei due modelli originari.

     Sistemi maggioritari corretti

 

L’aspetto negativo del maggioritario è, lo abbiamo visto, la scarsa, se non nulla, rappresentanza e di conseguenza tutela delle formazioni politiche minori. Per ovviare a tale problema, è stata proposta e talvolta adottata (ma solo in tempi molto recenti, dal 1993 in avanti) l’introduzione di quote proporzionali: la maggior parte dei seggi viene assegnata con criterio maggioritario uninominale, mentre una parte viene assegnata con criterio proporzionale. Essenziale a tal fine è il collegamento dei singoli candidati uninominali con più ampie liste di partito o coalizione espresse a livello nazionale.

         Il primo esempio in tal senso venne costituito dalle leggi italiane 276 e 277 del 1993, relative rispettivamente all’elezione del Senato ed all’elezione della Camera. Esse erano entrambe caratterizzate dall’assegnazione di circa il 75% dei seggi in collegi maggioritari uninominale; e del restante 25% con criterio proporzionale, previo lo scorporo dei voti ottenuti dai vincitori dei collegi uninominali. La conseguenza era che il riparto proporzionale ridimensionava di molto l’effetto maggioritario determinato dal collegio uninominale, portando la coalizione vincitrice a disporre di un ridotto numero di seggi di vantaggio sull’opposizione. Un ulteriore elemento di debolezza dei Governi fu determinato dal fatto che, in tal modo, divenivano determinanti i seggi ottenuti dalle liste minoritarie od estremiste, all’interno della coalizione vincitrice. In ogni caso, ciò dipese non solo dalla formula elettorale, ma anche del fatto che le coalizioni presero l’abitudine, sin dalle elezioni del 1994, di proporre un solo candidato per collegio; ed utilizzarono un criterio proporzionale per spartirsi le candidature. Ma successivamente alle elezioni si crearono in Parlamento tanti gruppi parlamentari quanti erano i partiti che avevano dato vita a ciascuna coalizione.

         Resta il fatto che le due leggi erano tra loro piuttosto diverse, in quanto per il Senato si operavano dei conteggi su base regionale e là dove una coalizione avesse vinto in tutti i collegi uninominale in palio in una Regione (circostanza che non fu infrequente), essa non partecipava al successivo riparto proporzionale; per la Camera vigeva un imperfetto meccanismo di scorporo dei voti (in un Collegio Unico Nazionale), in quanto venivano sottratti non quelli ottenuti dal vincitore nel collegio uninominale, bensì quelli del secondo classificato; inoltre, per la parte proporzionale l’elettore disponeva di una seconda scheda. Le distorsioni furono amplificate quando (soprattutto nel 2001) le coalizioni sfruttarono gli imperfetti meccanismi di collegamento tra candidati e liste, dando vita a delle liste civetta, che comprendevano candidati non rappresentativi ed erano finalizzate unicamente a portare in detrazione i voti ottenuti dai vincitori dei collegi uninominali, permettendo alle liste di partito di aggirare il meccanismo dello scorporo. In entrambi i sistemi, i seggi proporzionali spettanti a ciascuna lista venivano poi attribuiti ai candidati che avessero ottenuto le più alte percentuali elettorali.

         In sintesi, la differenza fra proporzionale e maggioritario si può riassumere così: il maggioritario favorisce la governabilità, il proporzionale favorisce la rappresentatività: col primo il parlamento è egemonizzato da pochi partiti, col secondo il parlamento ha una composizione abbastanza fedele all’orientamento degli elettori. Spetta al legislatore decidere quale dei due utilizzare.

         Vi è però un’importante eccezione alla regola appena descritta, costituita dai partiti regionalisti (vedi la Lega Nord in Italia). Un partito piccolo ma fortemente concentrato sul territorio, infatti può non solo uscire indenne da un’elezione maggioritaria, ma anzi al contrario rafforzato, ottenendo fino al monopolio della rappresentanza politica nelle regioni in cui esso è particolarmente radicato.

         La situazione italiana è complessa e differenziata a seconda del tipo di elezione. Il sistema proporzionale con sbarramento, in auge per tutte le elezioni italiane prima del 1993 (eccetto che per il Senato), è ancora usato per le elezioni del Parlamento europeo, basandosi su cinque circoscrizioni interregionali più una circoscrizione nazionale per il recupero dei resti.

         Attualmente il rinnovo dei due rami del Parlamento avviene sulla base della legge elettorale 21  dicembre 2005, n. 270 già applicata nelle elezioni politiche del 2006. Pur non licenziando del tutto i meccanismi del sistema maggioritario, la legge elettorale (nota anche come «Porcellum» dalla definizione di «porcata» che ne aveva dato il ministro per le Riforme, il leghista Roberto Calderoli) ha dato particolare rilevanza al “voto di partito”. Nelle intenzioni del legislatore, infatti, avrebbero dovuto garantire maggiore stabilità e governabilità il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate (o della lista isolata) che raggiunga il più alto numero di voti, rispettivamente, per la Camera su base nazionale e per il Senato esclusivamente sul piano regionale. In ogni caso, per entrambi i rami del Parlamento, si applica un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi fra le liste che partecipano alla competizione.

         In particolare, il 55% dei seggi della Camera dei deputati viene assegnato allo schieramento che ottiene il maggior numero di voti. Per quanto riguarda invece il Senato, il computo è un po’ diverso. Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede alla divisione dei seggi spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Se con questa operazione nessuna coalizione o lista raggiunge la quota di maggioranza corrispondente al 55% dei seggi della regione, questa cifra viene automaticamente assegnata alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il rimanente 45% dei seggi viene suddiviso tra le altre coalizioni e liste singole. Dopo di che scatta la suddivisione interna, vale a dire, a loro volta, i seggi conquistati dagli schieramenti saranno ripartiti fra le liste collegate (ricorrendo ancora alla formula dei quozienti interi e dei più alti resti).

         La raccolta di firme per il referendum abrogativo dell’attuale legge elettorale “Porcellum” vuole ripristinare il vecchio sistema elettorale maggioritario (noto come Mattarellum). In tal modo, da una parte, sarà eliminato lo sconcio del “premio di maggioranza” che, in realtà, è attribuito alla minoranza più consistente trasformandola in maggioranza e, d’altra parte, sarà restituito agli elettori il potere di scegliere i loro rappresentanti.

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