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ILLEGITTIMO L’ACCERTAMENTO ICI 2011 DA PARTE DEL COMUNE DI RAGUSA
04 Mar 2017 10:22
Preg.mo Sig. Direttore,
mi permetto voler condividere con i lettori di Ragusa Oggi alcune considerazioni in merito agli accertamenti ICI 2011.
Tralascio qualunque discussione sugli errori, i disguidi e la capacità di relazioni umane dei dipendenti dell’ufficio tributi, di cui eventualmente mi occuperò in altra occasione.
Il problema che mi preme affrontare qui è quello generale del diritto dell’Amministrazione comunale di procedere ad accertamenti sull’ICI dell’anno 2011.
E’ noto come per tutti i tributi di competenza comunale è previsto un termine di prescrizione di cinque anni. La prescrizione è quel fenomeno che porta all’estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Per i tributi comunali, il termine decorre dalla fine dell’anno di competenza o dalla data prevista per il pagamento dell’ultima rata o, nel caso in cui sia previsto, dal termine per presentare la relativa dichiarazione, se prevista.
Per l’Ici, sin dal 2008, l’obbligo di presentare la dichiarazione, già previsto entro il 30 giugno dell’anno successivo, tale obbligo era stato ridotto a pochissime ipotesi, in considerazione del fatto che i Comuni potevano accedere all’anagrafe catastale per procedere ai relativi accertamenti. In ogni caso la dichiarazione ICI non era una dichiarazione annuale, ma una tantum in caso di variazione della situazione patrimoniale.
Detto ciò, risulta evidente che, per la maggior parte dei casi, il diritto a riscuotere l’ICI dell’anno 2011 si è prescritto il 16 dicembre 2016. Nonostante ciò, l’Ufficio tributi del Comune ha inviato una marea di accertamenti, consegnandoli all’Ufficio postale nel corso di gennaio 2017, ben oltre la data di prescrizione.
Un’ultima annotazione. L’obbligazione soggetta a prescrizione è un’obbligazione naturale. Ciò vuol dire che il creditore può sempre esigerne l’adempimento, ma il debitore può eccepire, cioè opporre, l’avvenuta prescrizione e, quindi, non pagare. Ma se paga, non può richiedere la restituzione del maltolto.
Ora, è lecito a un cittadino chiedersi quale sia la ragione di un tale comportamento da parte dell’Amministrazione Comunale? Si deve fare cassa ad ogni costo fidandosi della buona fede dei più sprovveduti? Oppure?
Cordiali saluti,
Giovanni Assenza
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