Una nuova ordinanza sindacale obbliga alla manutenzione della vegetazione privata che insiste su strade pubbliche

La presenza lungo tratti della rete viaria pubblica di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o rami sporgenti che si protendono sulla sede viaria, invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica costituendo altresì grave pericolo per la circolazione stradale e l’incolumità degli utenti  in particolare in caso di eventi atmosferici avversi,  ha comportato la necessità di emanare in data odierna l’ordinanza sindacale n. 2065.

Con la stessa si impone l’obbligo a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduttori  di fondi ai lati della sede stradale e passaggi pubblici, veicolari e pedonali fuori dai centri abitati di eseguire entro 30 giorni dalla data odierna, il taglio delle piante esistenti lungo il bordo delle strade entro una fascia non inferiore a sei metri misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale, nonché di ogni albero che, in quanto ammalorato o secco o inclinato, possa risultare pericoloso per la sicurezza del transito sulla pubblica strada.

Stesso obbligo viene imposto sempre a tutti i proprietari, possessori o tenutari/conduttori  di fondi ai lati della sede stradale e passaggi pubblici, veicolari e pedonali  sia esterni  che interni ai centri abitati, di provvedere permanentemente e con opportuna periodicità e tempestività, alla manutenzione  della vegetazione e delle siepi, nonché al taglio dei rami  che si protendono sulla sede stradele, inclusi i marciapiedi e che non consentono la regolare visibilità sia del transito, sia delle segnaletica o che inteferiscano con l’impianto di pubblica illuminazione. Agli stessi  si ordina altresì di provevdere alla pulizia delle aree medesime mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce e sterpaglie e di provvedere a  tenere le aree private, i canali ed i fossi puliti ed in condizioni decorose al fine di evitare  l’insorgere di inconvenienti igienico sanitari e di garantiree il regolare deflusso delle acque di scolo  o meteoriche.

In  caso si inosservanza  dell’ordinanza l’Amministrazione comuale si riserva la facoltà di provvedere  all’esecuzione  degli interveti ritenuti indispenabili  con addebito dei costi del lavoro svolto.

Nel provvedimento si fa altresì presente che soggetti obbligati a rispettare l’ordinanza sono responsabili civilmente e penalmente di qualunque danno possa verificarsi per cause riconducibili  all’inosservanza di quanto disposto.

 

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