SOTTO “INCHIESTA” LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI RAGUSA N.357 DEL 12.08.2013

Ecco il testo della nota inviata alla Regione Sicilia:

Con la presente si intende porre all’attenzione degli organi in indirizzo la deliberazione in oggetto, che si allega alla presente, con la quale l’Amministrazione comunale di Ragusa, in palese contrasto ai principi contabili ed al dettato normativo in materia, ha deliberato la somma di € 48.000,00 imputando provvisoriamente tale spesa in “partita di giro” cap. 2330.  Il divieto dell’artificio contabile è riportato in modo esplicito nella norma contenuta all’art. 7, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 118/2011 a tenore della quale, tra l’altro: “. È vietato: b) l’imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi.

Risulta evidente che l’imputazione provvisoria della spesa alle partite di giro da parte dell’Amministrazione comunale, in assenza dello strumento finanziario e, di conseguenza, in assenza dell’atto di programmazione della spesa a valere sui fondi di cui alla L.R. 61/81 vincolati alle finalità della medesima legge, presenta i caratteri dell’illegittimità poiché adottata in violazione di legge. È bene inoltre richiamare il contenuto dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze riguardanti l’attuazione del SIOPE che prevedono che gli enti devono operare contabilmente sia nella parte relativa all’entrata che in quella relativa alla spesa del bilancio di competenza, evitando l’imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro”.  Sono fatti salvi i casi in cui l’imputazione provvisoria delle operazioni in partite di giro risulti prevista da norme legislative. Non sembra proprio che la delibera di G.M. in esame rientri nella fattispecie prevista dalla legge. Nel caso degli enti locali l’imputazione provvisoria nelle partite di giro si configura come  violazione dell’art. 168 del Testo Unico della Finanza Locale che risulta tassativo riguardo al contenuto delle operazioni da contabilizzare come servizi per conto terzi.

Sotto il profilo della competenza, il provvedimento risulta, altresì, ulteriormente viziato in quanto adottato dalla Giunta Municipale (organo incompetente all’adozione dell’atto) e non dal Consiglio Comunale (quale organo preposto all’adozione dell’atto di programmazione). Al riguardo si rammenta che l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) assegna  al Consiglio Comunale, quale Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, tra l’altro   l’adozione di atti fondamentali quali  lo statuto dell’ente, gli statuti delle aziende speciali, i regolamenti (ad eccezione di quelli in materia di ordinamento di uffici e servizi), i programmi, le relazioni programmatiche, i piani finanziari,i bilanci annuali e pluriennali. È appena il caso di ricordare che i fondi della L.R. 61/81 trovano collocazione in bilancio in capitoli specifici (cap. 2109 e 2504) e vengono movimentati successivamente all’approvazione da parte dell’Organo Consiliare del programma degli interventi da finanziare con la legge regionale 61/81 (legge su Ibla), nel rispetto della normativa contabile e dei principi di bilancio.

L’illegittimità del provvedimento per incompetenza dell’organo che lo ha adottato scaturisce, altresì,  dalla circostanza che la Giunta Municipale non ha alcun potere previsto dalla legge di modificare l’indirizzo consolidato del Consiglio per finanziare con fondi vincolati “ex lege”  feste religiose per i quali esiste adeguato intervento di spesa in bilancio (capitolo 1380.2).  Non intendiamo mettere in discussione la valenza che talune ricorrenze religiose e culturali rappresentano per la nostra città  che vanno sostenute e valorizzate con gli appositi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza; viceversa intendiamo stigmatizzare le scelte approssimative adottate in violazione di principi amministrativi e contabili.

Esprimiamo, altresì, forte preoccupazione in merito al fatto che l’utilizzo dei fondi di finanziamento della legge regionale n. 61/81 (legge su Ibla) difforme rispetto al dettato normativo, possa comportare la revoca del finanziamento da parte della Regione per l’anno 2014, con grave danno per l’intera comunità ragusana.

Per i motivi suesposti si chiede agli organismi in indirizzo di voler attivare, laddove si ravvisasse l’opportunità, i controlli di competenza  in merito a quanto sinteticamente argomentato.”                                                                        

 

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