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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dà ragione alla mamma di Vittorio Fortunato: lo Stato ha violato i diritti suoi e del piccolo
09 Ott 2026 17:24
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Lo Stato ha sbagliato, ha violato l’articolo 8 della Convenzione Europea del Diritti dell’Uomo. Dovrà risarcire la madre naturale di Vittorio Fortunato e il piccolo, anche in nome del quale la donna si è rivolta alla Corte Europea del Diritto dell’Uomo: l’Italia non ha agito nel proteggere e tutelare il rapporto tra madre naturale e figlio rendendo la condizione attuale di un piccolo, ancora conteso con i genitori affidatari, forse insanabile. Lo ha stabilito ieri la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel ricorso della donna di Modica, promosso attraverso le avvocate Antonella Mascia e Ilaria Aquironi di Verona. Ma la decisione della Cedu che tratteggia un “sistema Italia” che per adozioni e affidamenti, Servizi sociali e rapporti tra Istituzioni è fortemente criticato, potrebbe costituire un punto di partenza per un “risanamento” utile ed efficace di tempi, modi e procedure anche per altri casi simili.
IL CASO DI VITTORIO FORTUNATO
Il 4 novembre del 2020 a Ragusa, un commerciante – che poi si seppe essere il padre naturale del piccolo -, inscenò l’abbandono e il ritrovamento del piccolo, davanti al suo esercizio commerciale. L’uomo era stato chiamato in aiuto, dalla ex compagna, con la quale aveva un’altra figlia: la donna aveva appena partorito. Il commerciante che non sapeva nulla, fino a quel momento, della gravidanza della ex compagna né che quel bimbo fosse suo figlio, aveva avuto dalle mani della donna, il piccolo partorito in casa all’insaputa di tutti. Inscenato l’abbandono chiamò i soccorsi; il piccolo venne trasferito in emergenza all’Ospedale Giovanni Paolo II. Fin qui la cronaca.
LA RICOSTRUZIONE ATTRAVERSO LA SENTENZA DELLA CEDU
Le tappe della vicenda giudiziaria che è seguita al fatto – entrambi i genitori naturali, sono stati condannati in primo grado per abbandono di minore – lo ripercorriamo attraverso la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo. La CEDU ricorda che la madre naturale già 12 giorni dopo la nascita del bambino aveva dichiarato la sua maternità alle autorità per riconoscere il figlio e riottenerne la custodia, ma il Tribunale per i Minorenni di Catania a 16 giorni dalla nascita aveva dichiarato ugualmente lo stato di abbandono e di adottabilità del piccolo su una premessa errata, ovvero che i genitori fossero sconosciuti, e ne dispose l’affidamento preadottivo. Da lì, quasi sei anni di battaglia giudiziaria, tanti anni quanti ne ha tra poco il bimbo, seguite dall’avvocato Angelo Iemmolo. Un primo punto fermo era arrivato dalla Cassazione nel 2022: proprio per la premessa errata venne annullata la dichiarazione di adottabilità e venne disposto che madre e figlio avviassero un percorso di reciproca conoscenza finalizzato al ricongiungimento. Il Tribunale però, pur avendo ordinato il rientro del bambino presso la madre, non avrebbe agito con efficacia per agevolare il percorso, né si sarebbe opposto al trasferimento della famiglia affidataria in un’altra Regione e non sarebbe intervenuto nel sollecitare l’attivazione del percorso con i Servizi sociali.
Intanto, a ottobre 2025, in una battaglia legale fatta di contrapposizioni, il Tribunale dei Minorenni aveva nuovamente dichiarato l’adottabilità di Vittorio Fortunato (sentenza non definitiva) disponendo anche la revoca di ogni provvedimento in precedenza adottato (ma mai attuato compiutamente) che aveva come scopo appunto l’attuazione di un percorso protetto di riavvicinamento della madre naturale al bambino in vista di un eventuale riaffidamento.
LA DECISIONE DELLA CEDU
Davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le contrapposizioni; da un lato la mamma naturale, in proprio e per il figlio, che ha denunciato l’uso distorto delle procedure di adozione accelerata, l’inerzia nell’esecuzione delle decisioni d’annullamento e la palese violazione del diritto alla vita familiare sancito dall’Articolo 8 della Convenzione. Dall’altro, lo Stato italiano che ha difeso l’operato delle istituzioni sostenendo che le decisioni iniziali fossero state assunte con sollecitudine a tutela del minore e giustificando i ritardi successivi con ostacoli logistici e con la presunta impreparazione psicologica della madre.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel ricorso presentato nel 2024, ha stabilito ieri che quanto previsto dall’articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo è stato violato: il ricongiungimento tra genitori e figli biologici costituisce un obbligo positivo fondamentale per lo Stato, la cui efficacia si misura dalla rapidità dell’intervento e, sullo sfondo, pesa come un macigno la non collaborazione tra le autorità competenti, la famiglia affidataria e il tutore del piccolo.
Per questa ragione ha disposto che lo Stato italiano paghi il risarcimento del danno morale per la sofferenza patita, liquidando 40.000 euro a favore della madre e 20.000 euro a favore del figlio (importo, quest’ultimo, da vincolare in un fondo fiduciario/trust fino al raggiungimento della maggiore età), oltre a 30.000 euro complessivi a titolo di rimborso delle spese legali da versare direttamente alle avvocate rappresentanti della famiglia.
LO STATO ITALIANO DOVRA’ PAGARE MA ANCHE AGIRE
“Suggerimenti” perché lo Stato italiano è sovrano sul suo territorio, ma che evidenziano tutto ciò che non ha funzionato. La Corte si rivolge all’Italia suggerendo che si adoperi per dare immediata e piena attuazione alla Riforma Cartabia e alla Legge 37/2026, senza ulteriori proroghe, per istituire il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie con giudici togati e prevenire ogni conflitto di interesse. Invita le istituzioni ad agire per regolamentare i Servizi Sociali con modalità operative, limiti, responsabilità e compiti assicurando formazione anche a magistrati e procuratori. E poi, la richiesta di una norma che preveda garanzie per evitare false aspettative per le famiglie affidatarie e che introduca sanzioni per il mancato rispetto dei provvedimenti di ritorno, con tempi e procedure certe proprio per evitare che i ritardi della burocrazia trasformino situazioni temporanee come quelle di un affidamento, in scelte che rischiano di essere irreversibili come nel caso di Vittorio Fortunato. “La Corte – si legge negli enunciati del dispositivo – invita le autorità interne a riesaminare entro un breve termine, la situazione dei due ricorrenti (la madre naturale e Vittorio Fortunato ndr) alla luce della presente sentenza e ad adottare le misure adeguate nell’interesse superiore del minore”. Quale sarà oggi l’interesse superiore del bambino?
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