INSEDIAMENTO COMMISSARIO AD ACTA AL COMUNE DI MODICA

 

Il Segretario Generale del Comune di Modica, con una lettera essenziale, com’è suo costume, articolata in poco più di quattro righe, ha comunicato all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica che, «in data odierna» (il 15 settembre), si è insediato il commissario ad acta per l’approvazione del rendiconto di gestione 2015 e del bilancio di previsione 2016. Si chiama Antonio Garofalo ed è stato nominato con due distinti decreti assessoriali, il n. 99/2016 per il rendiconto e il n. 107/2016 per il bilancio di previsione.

La data di emissione di entrambi, per conoscenza dei cittadini, è il 16 giugno 2016.

L’insediamento del Commissario, dunque, a tre mesi dalla nomina, avviene con un ritardo che, formalmente, va imputato all’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. Se sia stato concordato, voluto, dovuto o imposto, non lo sappiamo, né vogliamo saperlo.

Il cittadino si domanderà le ragioni di tale nomina e la risposta è nelle leggi, con le necessarie differenze di trattamento tra il rendiconto e il bilancio di previsione.

 

Il rendiconto è un bilancio in cui si annotano i fatti storici avvenuti in un esercizio finanziario. Per i non addetti ai lavori può dirsi che vi si annotano le entrate e le uscite (queste, con qualche imperfezione linguistica, possono ricondursi alle spese), decise e attuate in un anno solare. Naturalmente, siccome un anno solare non è un fatto isolato ma si pone tra due anni, uno prima e uno dopo, occorre registrarvi anche quanto residua e si connette alla competenza dell’anno precedente.

L’articolo 151, comma 7, del Tuel, prevede:

 

«Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo.»

 

Lo stesso termine è previsto anche all’articolo 227, comma 2:

 

«Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.»

 

Il legislatore, naturalmente, si è pure posto il problema di che fare nel caso in cui il rendiconto non fosse approvato entro il 30 aprile. E la previsione è indicata allo stesso articolo 227, comma 2 bis:

 

«2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141. »

 

Andiamo dunque all’articolo 141, comma 2, dello stesso Tuel e, giacché ci siamo leggiamo, per completezza, anche il comma 1, lettera c:

 

 

Art. 141

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali.

 

« 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno:

a) (…)

b) (…)

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;

 

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l’organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. »

 

 

Come si vede, al comma 1, lettera c, tra le cause di scioglimento dei consigli comunali è indicata la mancata approvazione del bilancio e la relativa sanzione, consistente nello scioglimento del Consiglio. Si aggiunge, però, al comma 2, che prima di sciogliere un Consiglio deve compiersi un estremo tentativo di salvarlo. Il commissario ad acta, in breve, deve attivare la Giunta perché delinei una bozza di bilancio, la deliberi e la sottoponga all’approvazione del Consiglio. Se il Consiglio non la approva entro 20 giorni, il Commissario:

 

– prende atto della mancata approvazione, qualunque ne sia la causa;

– pone da parte, funzionalmente parlando, il Consiglio e si sostituisce ad esso.

 

Ciò avviene con un provvedimento autoritativo di cui va data comunicazione immediata al Prefetto. E’ il Prefetto, infatti, che, sulla base del provvedimento, avvia il processo di scioglimento del Consiglio. Il quale processo, di solito, affranca i cittadini dall’inerzia di un organismo che dev’essere, per definizione, attivo e vigile. Non dormiente.

 

Diversa è la situazione del Comune per quanto attiene alla mancata approvazione del bilancio di previsione 2016. Anche questo non è stato approvato dal Consiglio comunale, anche se, per prevenire convincimenti errati, va precisato che nel caso specifico il bilancio preventivo non è mai stato portato in Consiglio.

Anche in questo caso il commissario nominato è il dott. Antonio Garofalo, il quale si è insediato lo stesso 15 settembre u.s. Egli ha comunicato il suo insediamento alle autorità comunali e, con la stessa lettera, considerato «che non risulta esitato neanche da parte della Giunta Municipale lo schema di bilancio di previsione» chiede che sia prodotta, entro e non oltre 10 giorni dalla data della sua missiva, «a mezzo mail una relazione sullo stato del procedimento di approvazione dello strumento finanziario (…), indicando i motivi che non hanno consentito» di definirlo.

 

Per conoscenza dei cittadini va precisato che il termine di approvazione del bilancio di previsione era il 31 dicembre 2015; ci furono, poi, un decreto del Ministro dell’Interno, del 28 ottobre 2015, che lo ha differito al 31 marzo 2016; un sollecito dell’11 febbraio 2016 dell’Assessorato regionale alle Autonomia locali; un’ulteriore posticipazione al 30 aprile 2016, con decreto del Ministro dell’Interno dell’1 marzo 2016; un ulteriore sollecito dell’Assessorato alle Autonomie locali; e, infine, non essendosi ravvisata alcuna intenzione di approvare il bilancio, è stato assunto il provvedimento di nomina del Commissario ad acta.

 

Oggi, dunque, si dà notizia dell’inerzia dell’Amministrazione comunale, a fronte della quale si è mossa la Regione per (eventualmente) sostituirne gli organi e approvare i bilanci che essa non ha saputo o potuto, a ragione o a torto, approvare.

E’ insorta, per altro, un’ulteriore complicazione, poiché il Collegio dei revisori dei conti è scaduto il 24 maggio 2016. Un mese dopo è stata avviata la procedura per la nomina del nuovo collegio, che, però, non è potuta avvenire per vari indugi, ivi compresi, a quanto ufficialmente addotto, alcuni errori dell’apparato amministrativo

Nessuno vuole alcuno sul banco degli imputati, ma l’Amministrazione una spiegazione dei ritardi dovrebbe pur darla ai cittadini:

 

-perché il rendiconto 2015 non è stato approvato entro il 30 aprile?

-perché il bilancio di previsione 2016 non è stato approvato nei termini di legge?

 

Au revoir.

                                               

 

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