IL SINDACO ABBATE REPLICA AL CONSIGLIERE D’ANTONA

Purtroppo ai giorni nostri la coerenza è divenuta merce sempre più rara.

Con questa triste ed amara considerazione mi accingo a replicare al comunicato stampa diramato dal consigliere d’Antona , dal quale si evincono a mio parere piccole amnesie (spero) momentanee.

Fino a poco tempo fa il consigliere si pronunciava così: “vogliamo un Ufficio di Ragioneria funzionante; non importa ciò che spendiamo per mettere in sesto uno dei gangli vitali dell’Ente; state certi che non ci opporremo se questo ufficio sarà retto da un soggetto esterno ed altri proclami simili”. Ipse dixit.

A distanza di qualche mese (ed i verbali consiliari parlano chiaro) registriamo un clamoroso dietrofront da parte del consigliere D’Antona, il quale pur di mostrarsi tra le prime pagine dei giornali, anche on line, protesta vibratamente su una questione che ci pare priva di ogni minimo fondamento: la nomina del Dottore Giannì quale esperto del Sindaco. 

La posizione del consigliere oltre ad apparire contraddittoria rispetto alle sue precedenti affermazioni, non regge per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, l’esperto serve proprio a scongiurare il dissesto e non ad imprimerne maggiore velocità, come sembra paventare il consigliere D’Antona.

Uomo di grandissima esperienza ed indubbia professionalità, il Dottore Giannì può sicuramente offrire quel quid necessario a superare il momento delicato dell’Ente e portarlo fuori dalla delicata situazione finanziaria.

In secondo luogo il consigliere cita riferimenti normativi inconferenti o li interpreta in maniera sbagliata.

Non c’è bisogno che ricordi al consigliere che l’art. 14 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7 e s.m.i. riserva al Sindaco la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all’Amministrazione e, soprattutto, che detta nomina rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria. 

Se ciò è vero, come direbbe il principe Antonello De Curtis, “che c’azzecca” allora il richiamo all’art. 7 del D.Lgs 165/2001? Su questo punto non é dato sapere. E ancora ci si chiede: qualora fosse applicabile l’articolo 7, tanto invocato, potrebbe spiegare il consigliere chi tra i 507 dipendenti (507? Ma non erano un pò meno) ha 30 anni di esperienza di dirigente finanziario ed una preparazione che anche lontanamente si avvicina a quella del Dottore Giannì, attuale Ragioniere Capo del comune di Siracusa e già autore di diversi piani di riequilibrio finanziario? Che faccia nomi e cognomi, il consigliere, in modo da consentire al Sindaco di poter valutare la revoca dell’Esperto.

Ammesso e non concesso che qualcuno al Comune di Modica abbia gli stessi requisiti dell’Esperto, questo qualcuno sicuramente, non ha mostrato alcun interesse a voler ricoprire il ruolo di responsabile finanziario. Forse dovremmo nominarlo contro la sua volontà? O fare l’appello nominale chiedendo dipendente per dipendente se per caso vuole fare il responsabile finanziario? Mi pare che si sfiori il ridicolo consigliere.

Infine anche il richiamo all’art. 9 del Piano di prevenzione della corruzione non coglie nel segno: quell’articolo si riferisce non agli incarichi del sindaco che sono limitati in numero e derivanti da discrezionalità e fiducia ma a tutti gli altri incarichi di consulenza. In caso contrario, ovvero se la regola valesse anche per la nomina degli esperti del Sindaco ci si dovrebbe chiedere: se presentasse il curriculum il ministro delle finanze il Sindaco potrebbe nominare un esperto di sua fiducia? Che senso ha il concetto di incarico fiduciario?

Consigliere la prego allora di concentrarsi su cose più importanti e lasciar lavorare chi ha voglia di portare in salvo il Comune.

 

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