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IL CONCORSO ESTERNO IN ASSOCIAZIONE MAFIOSA E IL VOTO DI SCAMBIO
25 Set 2011 08:33
Il recente rinvio a giudizio del governatore Lombardo per “voto di scambio” ha incuriosito i cittadini sulla corretta differenza tra la precedente imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa e, appunto, il reato di voto di scambio. Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza.
Il reato di associazione mafiosa è una fattispecie particolare del reato di associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 bis del codice penale, ed è considerato dalla dottrina una fattispecie a concorso necessario: ciò vuol dire che tutti i soggetti aderenti all’associazione stessa dovrebbero essere legati dal vincolo associativo ed avere la piena coscienza di far parte di tale associazione. Si definisce ‘partecipe’ colui che risulta inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico.
Il concorso esterno in associazione mafiosa, elaborato dalla giurisprudenza della Cassazione, invece, si configura come una sorta di “concorso nel concorso necessario”, ossia, come la condotta di soggetto esterno all’associazione a delinquere (e quindi di soggetto a cui non è richiesta l’adesione al vincolo associativo) che però apporti un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti dell’associazione.
Perché sussista la fattispecie del reato in oggetto la Corte di Cassazione ha individuato alcuni requisiti che in sintesi si possono delineare nella situazione in cui un soggetto, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio e privo dell’affectio societatis, fornisce all’associazione mafiosa un concreto, specifico, consapevole, volontario contributo che si configura come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione.
Il voto di scambio è il voto dato regolarmente da un elettore, ma non motivato da scelte politiche frutto di riflessioni sincere e disinteressate, bensì corrotto da qualche tornaconto ricevuto da parte di chi si candida o chi per lui. Il voto di scambio politico-mafioso è un reato ai sensi dell’art. 416-ter del codice penale, punito con la reclusione da tre a sette anni. Per potere contestare questo reato bisogna, però, dimostrare che l’imputato abbia approfittato della pressione psicologica che la mafia esercita nell’elettorato. Bisogna cioè chiedere i voti alla mafia con la consapevolezza di ottenerli grazie all’intimidazione dell’organizzazione criminale.
Da concorso esterno all’associazione mafiosa a reato elettorale: ai fratelli Raffaele e Angelo Lombardo è stato notificato un decreto di citazione a giudizio con l’accusa di voto di scambio elettorale (non mafioso). Il risultato a cui è giunta l’indagine della Procura etnea, dunque, è che il governatore non sia sceso a patti con Cosa nostra. O meglio, il presidente della Regione e il fratello si sarebbero rivolti a personaggi mafiosi per cercare voti e in cambio avrebbero promesso generici favori in tema di concessioni e appalti. Il reato contestato viola la legge elettorale del 30 marzo 1957 che così recita all’articolo 96: “Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l’astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000″. Cosa ben diversa dallo scambio elettorale politico-mafioso previsto dal codice penale.
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