CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Anche questa settimana torniamo a parlare di diritti degli animali e di benessere animale, proponendo un estratto dalla seconda perte della”Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”.

Interventi chirurgici
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compa­gnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’esportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ra­gioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato ani­male;
b) per impedire la riproduzione.
3. gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di pro­vare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un ve­terinario o sotto il suo controllo;
Misure complementari per gli animali randagi
Riduzione del numero di animali randagi
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione
Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.
Informazione ed istruzione
– Programmi di informazione e di istruzione
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui seguenti punti:
a) l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competi­zione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e competenze specifi­che;
b) la necessità di scoraggiare:
i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsa­bilità parentale;
ii) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
d) i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.
Emendamenti
1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.
2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo pre­cedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l’emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.
3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.

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