È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
CANCELLAZIONE PROTESTI, LA PROVINCIA DI RAGUSA DIVISA A META’
14 Feb 2013 16:19
Viviamo in un contesto socio-economico in cui spesso capita di non poter accedere a un mutuo o ad un prestito per via di un protesto avvenuto qualche anno addietro nonostante si sia provveduto a saldare, con interessi e spese, il debito contratto: per questo, secondo la legge italiana, si può ottenere una riabilitazione utile al soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo cambiario e considerarlo come mai avvenuto se trascorso un anno dal levato protesto, abbia adempiuto al pagamento per la quale il reclamo è stato mosso e non ne abbia subito ulteriori.
La provincia di Ragusa fino a qualche tempo fa ha applicato questa regola generale, norma seguita sia dal Tribunale di Ragusa che dal Tribunale di Modica ma dal febbraio 2012 il Presidente pro tempore del Tribunale di Ragusa, ha modificato il precedente orientamento, stabilendo che il presupposto fondamentale per l’ammissibilità del procedimento di riabilitazione (ex art 17 L n. 108 del 1996) è che il debitore debba essere parte offesa secondo l’articolo 90 del Codice di Procedura Penale.
In parole più semplici occorre che vi sia un procedimento penale collegato per cui si chiede la riabilitazione non fosse altro perché la legge 108/96 è inserita in una disciplina normativa intitolata “Disposizioni in materia di usura”: una svolta avallata dalla Corte di Appello di Catania che ha di fatto creato una grave disparità di trattamento tra i cittadini che si trovano residenti nel circondario di Ragusa e quelli residenti nel circondario di Modica.
Sulla questione è intervenuto l’avvocato Filippo Pasqualetto, Direttore Amministrativo Tribunale di Modica, il quale ha fatto notare come i cittadini di Vittoria, Comiso, Ragusa, Acate, Giarratana Chiaramonte Gulfi e Monterosso siano costretti ad aspettare cinque anni per avere la cancellazione dei protesti mentre quelli di Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo possono accedere alla riabilitazione dopo appena un anno dal protesto.
La tesi del Giudice di Ragusa è tra le altre cose nettamente minoritaria al momento, sia in dottrina che in giurisprudenza, tanto è vero che il 97% dei Tribunale della Nazione (da Genova a Rossano, da Napoli a Caltagirone, da Torino a Gela, da Milano a Palermo, da Roma a Siracusa, da Brescia a Messina , da Reggio Calabria a Mondovì , da Venezia a Modica e così via dicendo) applicano la procedura di cui all’articolo 108/96 a tutti i cittadini che si trovano nella condizioni previste dalla legge, senza la necessità del presupposto ritenuto ‘fondamentale’ dal giudice di Ragusa, di essere “debitore-parte offesa”.
Il Tribunale di Modica partendo da una valutazione di natura esegetica e letterale delle disposizioni che regolano la materia, ha ritenuto che la norma debba altresì intendersi riferita a qualsiasi debitore protestato, non necessariamente implicato in fatti d’usura o fattispecie di rilevanza penale; la norma pertanto è considerata come un rimedio generale, applicabile all’assegno bancario protestato quando il debitore abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un reato di usura subito dal debitore medesimo.
In tal senso depone la generica espressione utilizzata dal legislatore nell’articolo in esame, “debitore protestato” nonché la circostanza che, nella stessa legge 108/1996, le norme da applicare esclusivamente alle vittime dell’usura sono espressamente indicate. È il caso dell’articolo 18 che fa espresso riferimento “al debitore che sia parte offesa nel delitto di usura”.
Invero non avrebbe molto senso circoscrivere la riabilitazione ex articolo 17 1. 108/1996 al debitore usurato, al quale in effetti l’ordinamento appresta già i rimedi della sospensione e della cancellazione del protesto previsti nel successivo articolo 18.
Dal punto di vista procedurale e fiscale le due situazioni sono diverse: il debitore-parte offesa ex art. 18 presenta ristanza in bollo da 14,62 euro, mentre il debitore protestato (quello dell’ex articolo 17) deve pagare il contributo unificato di 85,00 euro oltre agli 8,00 euro per diritti forfettari di notifica.
Anche la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema asserendo la sostanziale natura di rimedio generale in tema di riabilitazione dell’articolo 17 legge 7 marzo 1996 n. 108, stabilendo che “la nuova legge sull’usura 7 marzo 1996 n. 108 agli arti. 17 e 18 ha introdotto una nuova disciplina del protesto proprio per modificare la prassi bancaria, concedendo, anche nel caso di protesto legittimo, una riabilitazione, su richiesta del debitore che abbia sbagliato, subendo il protesto, una sola volta nell’anno, e tuttavia corrisposto l’importo dovuto. In questo caso, su domanda, il monoprotestato ha diritto alla riabilitazione in modo da riottenere l’accesso al credito ed ai conti correnti, con annullamento della pubblicazione ed in definitiva dello stesso protesto, considerato a tutti gli effetti, come mai avvenuto.”.
“In virtù di queste determinazioni – spiega l’avvocato Pasqualetto – il servizio relativo alla riabilitazione dei protesti, presso il Tribunale di Modica viene regolarmente svolto dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione secondo modalità e tempistica indicati in maniera dettagliata nel sito web del Tribunale. In questa sede si vuole evidenziare solamente che la competenza territoriale, nel silenzio della legge, deve ritenersi il Tribunale del luogo in cui risiede il soggetto protestato. Possono accedere al servizio fino al 13.09.2013 dunque solo i cittadini residenti a Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo. Successivamente, con la soppressione del Tribunale di Modica e il contestuale accorpamento a quello di Ragusa, le cose potranno cambiare. Se le buone pratiche del Tribunale di Modica verranno acquisite dal Tribunale di Ragusa, la riabilitazione ex art. 17 L. 108/96 verrà estesa anche ai cittadini di Vittoria, Comiso, Ragusa, Acate, Giarratana Chiaramente Gulfi e Monterosso Almo. Qualora l’attuale Presidente del Tribunale di Modica, già designato Presidente del Tribunale di Ragusa, aderirà alla giurisprudenza, minoritaria del Tribunale di Ragusa, anche i cittadini di Modica, Ispica, Scicli e Pozzallo perderanno la possibilità di accedere alla riabilitazione ex art 17 L. 108/96.”.
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