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ABUSO DI PROFESSIONE: ANCORA NOVITA’
16 Lug 2014 08:12
Più volte in questa rubrica abbiamo avuto modo di parlare dell’abuso di professione in ambito sanitario: in particolare per quanto riguarda chi ‘gioca’ a fare il medico veterinario non essendolo a discapito dei nostri ignari amici a 4 zampe.
E’ di pochi giorni fa la notizia riguardante la proposta di inasprimento delle pene riguardanti l’abuso di professione in sanità ora al vaglio della commissione giustizia.
Ecco il testo dei principali punti della nuova PDL che va ad unirsi a quanto già contenuto nel DDL Lorenzin riguardante anch’esso abuso di professione e confisca dei beni:
1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 348. – (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».
2. All’articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria».
3. All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
e ancora:
1. Il primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».
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