A UNA SVOLTA LA VICENDA DEL DEPURATORE DI SCOGLITTI

Con il D.M. Ambiente 30/09/09 pubblicato sulla  G.U. n. 31 del 08/02/10 la vicenda tributaria sul depuratore di Scoglitti è giunta ad una svolta. Sono stati regolamentati alcuni aspetti della sentenza n. 335 del 2008, emessa dalla Corte costituzionale, con la quale è stato sancito che in assenza di un impianto di depurazione fognaria non è dovuta alcuna tassa sulla depurazione.  Non solo. In virtù di questo nuovo strumento legislativo, i cittadini ora possono anche reclamare il rimborso di quanto ingiustamente pagato. Per tutti questi motivi  ho scritto al Sindaco di Vittoria, chiedendo anche di attivare un’ampia campagna d’informazione affinché la cittadinanza venga a sapere dei propri diritti e possa essere messa nelle condizioni di reclamarli.

E’ d’uopo, per chiarezza, ripercorrere alcune tappe e ricordare intanto che i cittadini di Scoglitti pagano una tassa iniqua sulla depurazione, fin dal 1984, in base alla cosiddetta legge “GALLI”,  anche se non hanno mai avuto un depuratore. Nel novembre 2008, quindi, esce la succitata sentenza costituzionale,  che  dichiara illegittima  questa tassa ed impone ai Comuni di rimborsare quanto pagato dai cittadini retroattivamente e a partire da 10 anni prima.

Nel contesto si è registrato anche l’intervento dell’Anci, finalizzato a regolamentare i rimborsi che, senza i dovuti accorgimenti, avrebbero comportato il fallimento di parecchi comuni in tutto il Paese.

Il Ministro Stefania Prestigiacomo accogliendo le osservazioni dell’Anci, finalmente chiarisce  con il predetto  D.M. le modalità  da  seguire per il rimborso.

Qui sono contenuti  infatti tutti i criteri ed i parametri per la  restituzione della quota non dovuta, relativa al servizio di depurazione, della tariffa per i servizi idrici integrati ed attua l’art. 8-sexies della L. 13/2009, che in  particolare al comma 2 prevedeva: «In attuazione della sentenza della   Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico  integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine  massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla  restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio  del servizio di depurazione…».

Per quanto riguarda Scoglitti, il decreto  centra perfettamente la ratio del legislatore, poiché quello che da sempre viene propalato dalle varie amministrazioni comunali come depuratore e che trova ubicazione tra il mercato ittico e la lanterna, non può essere assolutamente assimilato ad un impianto di depurazione. Si tratta infatti  di una mera pompa che rilancia in mare, senza alcun trattamento, i liquidi reflui e fognari della cittadina balneare.

Il decreto peraltro  si applica nei casi in cui manchino  gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi,  definendo le modalità per la restituzione agli utenti della quota di   tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione.

Il gestore, nel caso nostro il Comune di Vittoria, ora dovrà pubblicare gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica   fognatura e i dati di pagamento e di consumo, relativamente al periodo   di corresponsione indebita della quota di tariffa per la depurazione. Verificati i dati, saranno individuati gli importi, con i  relativi interessi, che i gestori dovranno restituire ad ogni  richiedente entro 5 anni dalla data del 01/10/2009.

Potrà essere  disposta anche la restituzione in forma rateizzata o mediante  compensazione.
Per le gestioni in via diretta, l’operazione di predisposizione dei dati  sulle utenze e l’individuazione dell’importo da restituire è svolta  dai Comuni
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Alla luce di quanto fin qui esposto invito il Signor Sindaco ed il Signor Assessore al ramo di mettersi alacremente al lavoro per rimborsare i cittadini scoglittiesi e vittoriesi  che ne hanno diritto. Del resto non risulta nessun progetto o iter di progetto d’ambito o comunale  in tema di depurazione, che possa far sperare  in una benché minima ipotesi di  deducibilità dei rimborsi a carico del Comune.  (f.to) Ignazio Nicosia

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