Ragusani truffati nel Forex. La Banca IW non c’entra. Arrivano le prime sentenze: “I correntisti dovevano essere diligenti”. Ecco le richieste di risarcimento

Arrivano le prime due sentenze che in sede civile riguardanti la vicenda relativa alla Technical & Trend e all’ex promotore finanziario Gerlando Termini che nel 2011 <www.ragusaoggi.it/operazione-money-never-sleeps/>ha coinvolto centinaia di risparmiatori della provincia di Ragusa con ammanchi per alcune decine di milioni di euro.
Con le sentenze allegate n. 928 e 929 del 13/8/18 il Tribunale di Ragusa, ritenendo provato, anche a fronte di quanto espressamente riconosciuto dal Termini nel corso del giudizio, che gli investitori gli avessero affidato la completa gestione del conto corrente aperto a loro nome presso la banca on line IW Bank Spa del gruppo UBI, con successiva distrazione da parte dello stesso Termini di quanto ivi depositato, ha condannato quest’ultimo a rifondere ai risparmiatori rispettivamente le somme di € 99.950, oltre interessi, e di € 19.980, oltre interessi, mentre del tutto esente da responsabilità è risultata IW Bank da cui, a parere del Tribunale, *“i codici di sicurezza (user ID e password) venivano correttamente inviati (…) all’indirizzo di posta elettronica comunicato dai correntisti nel contratto”, mentre “il token veniva inviato all’indirizzo di corrispondenza indicato dai (…) correntisti (…) nel contratto”* con conseguente *“responsabilità dei correntisti circa la custodia e l’utilizzo strettamente personale delle credenziali di accesso al conto e del token”*.
Né, stando alla sentenza, è possibile imputare alla banca alcuna responsabilità per omessa verifica della veridicità delle sottoscrizioni in calce agli ordini di bonifico e delle generalità degli ordinanti o per non aver recapitato ai correntisti gli estratti conto e la documentazione bancaria, posto che le operazioni bancarie presso IW Bank, specializzata nell’offerta on line di servizi bancari e finanziari, non venivano compiute mediante ordini scritti ma unicamente attraverso i codici di sicurezza consegnati ai correntisti, mentre gli estratti conto, conformemente alle previsioni di legge e contrattuali, non venivano trasmessi in formato cartaceo ma erano resi disponibili solo on line. La stessa sentenza ha escluso qualunque responsabilità della banca per violazione della normativa antiriciclaggio *“atteso che il d.lgs. 231/2007 non prevede alcun obbligo di comunicazione in favore del cliente (rispetto al quale risulta addirittura espressamente vietata ogni comunicazione relativa alla segnalazione di operazioni sospette: cfr. art. 39, d.lgs. 231/2007)”.*
A ciò si aggiunge la responsabilità dei correntisti che *“avrebbero certamente potuto evitare il danno subito usando l’ordinaria diligenza”*, posto che la loro condotta*, “consistita, di fatto, nella consegna di un’ingente somma di denaro ad un terzo – referenziato, ma pur sempre sconosciuto -, senza alcuna possibilità di verificarne direttamente l’impiego, appare talmente incauta da escludere la responsabilità non già del truffatore (in considerazione del carattere doloso della sua condotta: cfr. i falsi prospetti consegnati agli investitori di cui all’allegato n. 5 dell’atto di citazione), ma sicuramente dell’istituto di credito convenuto”.*

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