PIANO PAESAGGISTICO DI RAGUSA, LA VITTORIA DI LEGAMBIENTE E LA SODDISFAZIONE DI GIOVANNI IACONO

Nella giornata del 28 settembre il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha messo la parola fine sulla lunga controversia circa l’assoggettabilità o meno dei piani paesaggistici alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica: una sentenza di merito che ha ad oggetto  il piano della provincia di Ragusa ma costituisce un precedente valido in primo luogo per quello di Siracusa  e per i piani che in seguito verranno adottati nella altre province.

La sentenza del massimo organo di giurisdizione amministrativa della Sicilia ribalta l’ordinanza cautelare con la quale, in un primo momento, il TAR di Ragusa aveva accolto i ricorsi della Provincia di Ragusa e di alcuni comuni della stessa, bloccando l’efficacia del piano adottato in assenza della richiamata procedura di incidenza ambientale.

Contro il provvedimento era ricorsa Legambiente che mediante appello al CGA, sempre in sede cautelare, era riuscita a bloccarne gli effetti, ridando efficacia alle misure di salvaguardia, entrate in vigore con l’adozione dello strumento di pianificazione. La decisione di merito del CGA è ora definitiva: i piani paesaggistici non sono strumenti urbanistici, cioè non dettano norme dirette di gestione territoriale e quindi non devono essere sottoposti a VAS.

 Il Collegio ha voluto poi precisare che un piano privo di tal contenuto  non è assoggettato a VAS, perché non determina alcun impatto sull’ ambiente, anzi, lo protegge: secondo il CGA il piano paesaggistico impone usi coerenti con lo sviluppo sostenibile e quindi persegue lo stesso scopo cui risponde la VAS.

“Il piano paesistico – scrive il CGA – pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale”.

Leggendo la sentenza inoltre si ricavano utili indicazioni circa la natura giuridica dei piani paesaggistici e delle prescrizioni in essi contenute, che sbarrano la strada a interpretazioni un po’ originali degli stessi circolate negli ultimi mesi. Contrariamente a chi, come il dirigente generale all’assessorato Beni culturali, Gesualdo Campo, ritiene che i piani svolgano una mera funzione ricognitiva dei beni paesaggistici individuati dalla legge, il CGA dice chiaramente che essi “adempiono un ruolo autonomo d’individuazione dei beni stessi, sì da poter direttamente qualificare come beni paesaggistici aree ulteriori rispetto a quelle dichiarate tali in via amministrativa o ex lege, purché con un valore specifico da tutelare”.

Un altro punto decisivo su cui insiste il CGA e rilevante per l’immediata applicazione delle prescrizioni contenute nei piani è quello per cui hanno carattere cogente e sovraordinato rispetto agli altri strumenti di pianificazione e da queste non sono derogabili.

“A questo punto – conclude Legambiente – ci auguriamo che  l’iter del piano paesaggistico di Ragusa come  quello di Siracusa, esaurita la complessa fase della presentazione e della valutazione delle osservazioni, procedano speditamente verso la definitiva approvazione. Solo così, dopo decenni di aggressione al territorio e ai beni culturali, si potrà voltare pagina, ridefinendo il modello di sviluppo economico attorno ai valori della bellezza del paesaggio, in particolare quello delle aree montane degli Iblei.”

Anche Giovanni Iacono, coordinatore provinciale di Italia dei Valori, artefice della battaglia a favore del piano paesaggistico e promotore della manifestazione davanti alla Procura della Repubblica contro la campagna di mistificazione da parte dei Sindaci si dice soddisfatto del risultato raggiunto : “Oggi è un giorno bellissimo! Ringrazio Legambiente e Italia Nostra che avevano i titoli ad appellarsi e lo hanno fatto. Esce sconfitta l’azione dell’amministrazione Di Pasquale che si è contraddistinta come unicum mondiale nella difesa degli interessi particolaristici a svantaggio degli interessi collettivi, a favore delle multinazionali e contro la soprintendenza, per lo scempio dell’ambiente e del territorio “.

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