Migranti: “trattenimento non convalidato”, liberi i tunisini del Centro di Modica

Il giudice della sezione Immigrazione presso il Tribunale ordinario di Catania non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dal questore di Ragusa, di parte dei cittadini tunisini richiedenti protezione internazionale condotti al Centro per il trattenimento di Modica, disponendone il rilascio. Secondo il giudice, e in base ai principi sanciti nella sentenza della Corte costituzionale, sezioni unite, del 26 maggio 1997 n.4674, “deve escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale”. La decisione costituisce il primo caso in Italia alla luce della nuova normativa e sta sollevando accese polemiche tra la maggioranza del Governo italiano.

La giurisprudenza

Il giudice Iolanda Apostolico nel non convalidare il trattenimento, motiva la sua decisione citando le norme europee a sostegno della sua decisione, partendo dall’assunto che “il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (art.6 comma 1 d.lgs 142/2015; art.8 della direttiva 2013/33/UE); che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale, ex art.13 della Costituzione”. In sostanza, per privare un individuo della sua libertà personale, ci devono essere motivi di stringente necessità. Nel caso specifico, la norma interna è incompatibile con quella europea e il provvedimento di trattenimento del questore che nella norma interna ha le sue radici, non appare “corredato da idonea motivazione” anche in merito alla “necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”. 

I centri di trattenimento e la “garanzia finanziaria”

Le nuove norme italiane prevedono che nei centri di trattenimento si effettuino procedure ‘spedite’: entro 28 giorni il pronunciamento delle autorità che porterà o all’avvio della pratica di richiesta di asilo o al rimpatrio dello straniero. Lo straniero deve avere fatto richiesta di asilo e deve provenire da un cosiddetto ‘paese sicuro’. Se lo straniero non volesse essere trattenuto presso questa struttura, dovrà versare una somma  di circa 5.000 euro a garanzia di avere i mezzi per mantenersi per la durata delle procedure. E il versamento lo deve fare chi fa la richiesta di asilo/protezione all’atto delle procedure di identificazione. Anche sul pagamento di questa somma il giudice si è pronunciato: il fatto che non sia possibile che l’importo possa essere versato da terzi, sarebbe incompatibile con la stessa direttiva 33/2013, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea.

Non tutti i casi sono uguali

La storia di uno dei cittadini tunisini, oggetto della decisione del giudice di Catania, riguarda una fuga per scampare all’ira dei famigliari della sua fidanzata. Il ragazzo era stato già colpito da un decreto di espulsione e in quella traversata, stando a quanto ha lui stesso riferito, la sua fidanzata era morta annegata in mare. I parenti della ragazza lo vogliono uccidere ritenendolo responsabile di quanto avvenuto e per questo sarebbe fuggito dal suo paese di origine. Ma ci sono anche altre storie. Dal completamento delle procedure di identificazione, uno dei 7 tunisini che nella notte del 27 settembre sono stati trasferiti al centro di trattenimento di Modica, all’esito dei controlli è stato arrestato per precedenti di polizia, un altro è stato liberato dopo che ha esibito i suoi documenti.

La polemica politica

Il Viminale annuncia ricorso contro il provvedimento del giudice del Tribunale di Catania che ha negato la convalida del trattenimento e si scatena la polemica politica, Fratelli d’Italia definisce “decisione ideologica” quella del Tribunale di Catania; il Pd la ritiene una “solida”. 

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