I GIUOCHI CONTABILI DEL COMUNE

La deliberazione n. 70 della sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti sancisce la fine dei giochi contabili dell’attuale amministrazione del Comune di Modica.

Nessun atteggiamento trionfale da parte nostra nel vedere che tutti i sacrifici fatti dai modicani durante l’amministrazione Buscema per risalire la china del baratro finanziario dell’ente sono stati vanificati dal comportamento del sindaco in carica che ha inteso fare del suo mandato una perenne campagna elettorale personale e che pure, con incredibile faccia tosta, dinanzi alla Corte dei Conti nell’udienza del nove marzo scorso, attribuisce all’amministrazione precedente la colpa del dissesto finanziario.

Il sindaco Abbate abbia il coraggio di dire pubblicamente ai modicani che la colpa del disastro economico del comune di Modica è colpa di Buscema e provi ad arrogarsi il merito dell’aumento delle entrate dinanzi ai cittadini cui sono arrivate bollette di utenze con cifre elevate assolutamente non veritiere perché messe a forfait…

La Corte dei Conti ha bocciato il piano di riequilibrio presentato dal Comune di Modica perché approvato dalla giunta municipale anziché dal consiglio (unico organo competente per legge) e oltre il termine perentorio del trenta settembre 2016: questa è la verità incontrovertibile.

La legge prima e la decisione della Corte poi non lasciano adito a dubbi o spazi per ricorsi tranne quelli perdenti ab origine.

L’approvazione da parte della giunta e la successiva ratifica da parte del consiglio comunale rientrano in quel modo di applicare le leggi del sindaco e della sua maggioranza che noi abbiamo sempre contestato perché del tutto arbitrario e foriero di sanzioni da parte dell’ordinamento giuridico (la cosiddetta “reazione procedimentale” di cui parla la Corte) che si sono puntualmente verificate.

Le giustificazioni adottate dal sindaco circa l’urgenza di provvedere all’adozione del piano e la mancanza dell’organo di revisione contabile che avrebbe impedito al consiglio di pronunciarsi sono tutte letteralmente demolite dalla Corte dei Conti che così scrive:

“…il Collegio deve rilevare come nel caso in specie, non si possa invocare neppure il presupposto dell’urgenza a provvedere atta a scardinare, in ipotesi, le competenze istituzionali atteso che l’asserito ritardo nel procedere al rinnovo dell’organo di revisione e la discontinuità che si è conseguentemente creata…è comunque attribuibile all’ente medesimo.

Pertanto anche nella diversa ipotesi in cui l’ordinamento avesse attribuito in capo alla Giunta municipale un eccezionale potere d’intervento sostitutivo, in condizione di necessità e di urgenza, non se ne sarebbe riscontrato il presupposto”.

E ancora: “….la mancanza dello stesso (collegio dei revisori dei conti N.d.R.) non impediva al competente organo consiliare di deliberare comunque entro i termini di legge, sia pur in mancanza dell’apporto dell’organo di revisione. D’altra parte, l’organo esecutivo (la giunta municipale N.d.R.) ha parimenti deliberato in carenza di tale parere e non si vede per quale argomento quello che era un motivo ostativo per l’organo competente, non lo è più per l’organo che vi si è sostituito (…) è appena il caso di rilevare, incidentalmente, che il nuovo organo di revisione (….) è stato nominato il 19 settembre 2016 talché sarebbe stato comunque possibile disporne l’immediato insediamento e l’operatività”.

 

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