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DIRITTO DI CRONACA E PRIVACY
15 Ago 2012 16:09
Sono stato chiamato in causa in un arguto articolo di Hicsuntleones pubblicato su queste pagine e non posso esimermi dall’intervenire. L’articolo, dal titolo “Si tratta di presunti “criminali”. Ma trattiamoli tutti allo stesso modo” denunciava il diverso trattamento riservato dalla stampa a persone diverse, entrambe indagate per truffa, in quanto di alcuni venivano pubblicati i nomi e le foto, degli altri no. Hicsuntleones si chiedeva, ma era una domanda retorica, se ci fossero dei motivi giuridici alla base di questo diverso trattamento.
Vediamo allora, in sintesi, quali sono le regole che stanno alla base del diritto di cronaca e della tutela della privacy di chi ne è oggetto.
Stiamo parlando di due diritti fondamentali, il primo tutelato espressamente dalla Costituzione, mentre il secondo, essendo un concetto di recente elaborazione, si ritiene che trovi i suoi fondamenti costituzionali negli art. 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza, e la libertà di manifestazione del pensiero; ma si può fare anche riferimento all’art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell’uomo.
Come tutti i diritti, essi sono teoricamente illimitati ma, nella realtà, trovano i loro limiti dove cominciano i diritti degli altri. Il diritto di cronaca e di informazione finisce dove inizia il diritto alla privacy (o riservatezza) delle persone che ne sono oggetto. Questa è la regola fondamentale che deve essere rispettata dal giornalista il quale, essendo un professionista, deve essere in grado di riconoscere dove finisce l’uno e inizia l’altro.
Alcune regole su casi concreti, che non possono essere esaustive perché i fatti di cronaca sono imprevedibili, si possono rinvenire nella giurisprudenza, nel codice sulla privacy e nelle determinazioni del Garante della privacy. Vediamo le più importanti e quelle che si riferiscono al caso nostro.
Negli anni ottanta, la Corte di Cassazione ha fissato il punto di equilibrio tra la doverosa tutela del diritto di cronaca e l’altrettanto doverosa tutela della persona con due note sentenze: Cass. pen. 30/06/1984 (n. 8959) e Cass. civ. 18/10/1984 (n. 5259). Quest’ultima (detta “sentenza decalogo”) afferma che l’esercizio della libertà di diffondere alla collettività notizie e commenti è legittimo, e quindi può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, qualora il cronista rispetti coscienziosamente le seguenti condizioni:
– che la notizia pubblicata sia vera (“verità del fatto esposto”);
– che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale (“rispondenza ad un interesse sociale all’informazione”, ovvero requisito della pertinenza);
– che l’informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obbiettività (“rispetto della riservatezza ed onorabilità altrui”, ovvero “correttezza formale della notizia o della critica”).
Il Codice deontologico sulla privacy (il cui nome per esteso è Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica) è stato consegnato al Garante nella sua versione definitiva il 29 luglio 1998, ai sensi dell’art. 25 della l. 675/96. Il punto chiave del codice è la distinzione fra la sfera privata e interesse pubblico. È composto da 13 articoli, nei quali si inserisce la tutela di alcuni diritti personali come il diritto alla riservatezza sulle origini etniche, il pensiero politico, le abitudini sessuali, le convinzioni religiose, le condizioni di salute delle persone, il diritto alla dignità degli imputati durante i processi e dei malati. L’art. 6 del Codice parla di essenzialità dell’informazione e chiarisce che una notizia può essere divulgata, anche in maniera dettagliata, se è indispensabile in ragione dell’originalità del fatto, della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
Il decreto legge n. 196 del 2003 (noto anche come «Codice di protezione dei dati personali»), in vigore dal 1º gennaio 2004 (che ha abrogato e sostituito la legge n. 675/96), dedica il titolo XII, «Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica», alla disciplina del rapporto fra diritto di cronaca e diritto alla privacy e suddivide i dati personali in quattro categorie:
dati sensibili: quelli idonei a rivelare “l’origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
dati semisensibili: sono informazioni i cui trattamenti possono causare danni all’interessato, sono dati di sospettati di frode o dati relativi a situazioni finanziarie
dati comuni: sono tutte quelle informazioni, come nome, cognome, partita I.V.A., codice fiscale, indirizzo, numeri di telefono, numero patente, che consentono di individuare una persona fisica o giuridica, sia essa anche un ente od associazione.
dati giudiziari: sono quelle informazioni idonee a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati o carichi pendenti.
Nel caso dei dati sensibili, si prescinde dal consenso dell’interessato, tuttavia il giornalista deve rispettare il già citato limite dell’essenzialità dell’informazione, oltre a quello della rilevanza del dato per il caso trattato nell’articolo.
Con il documento dell’11 giugno 2004 “Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell’Ordine dei giornalisti” il Garante per la protezione dei dati personali fornisce delucidazioni e puntualizzazioni in ordine ad alcune problematiche emerse dagli incontri del gruppo di lavoro costituito tra l’Autorità e l’Ordine nazionale dei giornalisti, il quale ha svolto una riflessione sul Codice deontologico dei giornalisti a sei anni dalla sua entrata in vigore.
Il documento, alla luce del nuovo Codice della privacy, cerca dunque di offrire indirizzi e risposte relativamente ad alcune delicate questioni quali autonomia e responsabilità del giornalista; rapporti con le pubbliche amministrazioni; diffusione di fotografie; nomi delle persone nelle cronache giudiziarie; dati sulla salute e sulla vita sessuale.
In estrema sintesi, in virtù di esso è possibile indicare come segue alcune linee guida per il giornalista o possibili soluzioni nei casi pratici, le quali saranno meglio illustrate nel prosieguo.
1) viene riaffermata la responsabilità del giornalista, al quale spetta acquisire, selezionare, scegliere i “dati utili ad informare la collettività”, in assoluta autonomia;
2) è il giornalista a valutare se la notizia sia di interesse pubblico e se il particolare che si sta per pubblicare (anche quello che rientra nella sfera privata del singolo) sia essenziale all’informazione;
3) il Garante ricorda (più volte lo aveva già fatto in passato) che la pubblica amministrazione ha precisi obblighi di trasparenza, derivanti da leggi. Dunque, “la disciplina sulla tutela dei dati personali non può in quanto tale essere invocata strumentalmente per negare l’accesso ai documenti”;
4) i provvedimenti pronunciati dal Garante in questi anni hanno più volte chiarito che il giornalista può acquisire legittimamente, ad esempio: l’ammontare dei redditi dei contribuenti; le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono cariche pubbliche; i dati contenuti negli albi professionali; i risultati scolastici ecc. Se l’acquisizione è lecita, il Garante sottolinea però che la diffusione di queste informazioni deve essere essenziale alla notizia. Questo requisito dell’essenzialità costituisce il perno della normativa sulla privacy;
5) quanto alle foto dei bambini, il Garante ricorda che lo spirito delle norme esistenti è quello di non recare danno al minore e, pertanto “può ritenersi lecita, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggano il minore in momenti di svago e di gioco”;
6) possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell’interessato le foto di “persone in luoghi pubblici”, purché non siano lesive del decoro e della dignità e purché il fotografo non abbia fatto ricorso ad artifici e pressioni indebite;
7) il Garante ribadisce il già noto divieto di pubblicare le foto “segnaletiche”, fornite dalle forze dell’ordine per scopi di giustizia. Ma si deve notare che ciò non impedisce affatto di pubblicare “altre” immagini dei soggetti indagati od arrestati (purché acquisite lecitamente). Il diritto di cronaca va ribadito anche qui, pur sapendo che la legge prescrive “canoni di liceità e correttezza”, sempre in base al criterio della “essenzialità, pertinenza e non eccedenza”;
8) i nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio possono essere resi noti. Qui il Garante sottolinea la necessità di salvaguardare altre persone non direttamente implicate e fa notare che, ad esempio nella fase iniziale dell’indagine giudiziaria, le generalità di chi vi si trova coinvolto e il giudizio sull’entità dell’addebito possono creare problemi “non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l’enfasi del messaggio erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilità già accertata”.
E’ evidente che le regole descritte vanno applicate a tutte le persone alla stessa maniera. Se i giornalisti, o chi ai giornalisti da le informazioni, tratta casi simili in modo diverso, forse è il caso di girare ulteriormente il parere al nostro esperto psicologo perché ci spieghi perché a volte nei confronti degli amici o dei potenti ci si comporta con deferenza mentre si diventa inflessibili nei confronti dei deboli o degli indifesi.
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