AVVISO 8 RESTA VALIDO ANCHE IN PRESENZA DEI RICORSI ACCOLTI DAL TAR

I giudici amministrativi hanno considerato fondati solo due rilievi che riguardano i criteri A1 e A2 del bando, ritenuti “illogici”. Ma l’accoglimento di questi due passaggi non inficia la validità dell’Avviso 8. La Regione ha 15 giorni di tempo per aggiornare la graduatoria. Ripercorriamo tutti i punti di una battaglia legale alla luce delle considerazioni dei giudici del TAR Sicilia  

I giudici del TAR Sicilia hanno deciso: l’Avviso 8 – il bando da 136 milioni di Euro di fondi europei che finanzia i corsi di Formazione professionale – resta. Insomma i ricorsi di chi aveva chiesto il blocco di questo bando sono stati respinti. Nessuna riapertura dei termini, quindi. I giudici amministrativi hanno preso in considerazione solo i rilievi a due criteri: A1 e A2. In questi due casi i rilievi sono stati considerati fondati. Ma l’accoglimento di questi due punti dei ricorsi non inficia l’Avviso 8, che rimane valido.

Proviamo, adesso, a illustrare, per sommi capi, il pronunciamento del TAR Sicilia. Facciamo riferimento al ricorso numero di registro generale 759 del 2017, proposto dall’ONAPLI di Agrigento. E’ uno dei ricorsi che si proponeva di bloccare l’Avviso 8.

Cominciamo con i due punti accolti: i criteri A1 e A2.

“Tali criteri, invero – leggiamo in un’ordinanza del Tribunale Amministrativo – ad una prima analisi, non appaiono essere in contrasto con le indicazioni date dal Comitato di sorveglianza in merito alla qualificazione del soggetto proponente, che aveva elencato esemplificativamente le caratteristiche, dello stesso, da valorizzare ai fini della valutazione della proposta progettuale”.

Tuttavia, “così come formulato – prosegue l’ordinanza – il criterio A1 appare palesemente illogico, in quanto il punteggio di 12 ivi previsto, è basato sul mero rapporto tra numero di corsi conclusi e numero di corsi finanziati nel triennio 2012 – 2015, moltiplicato per il numero fisso ’12’, facendo sì che, chi abbia documentato il finanziamento e l’espletamento di un solo corso ottenga il punteggio pari a 12

(posto che 1:1×12=12), appiattendo, oltre ogni ragionevole misura, la diversificata esperienza degli enti partecipanti (chi abbia concluso 3 corsi su 3 finanziati ottiene lo stesso punteggio: 3:3=1×12=12)”.

Anche il criterio A2 (“Grado di efficienza delle attività formative realizzate con riferimento al tasso di formazione degli allievi iscritti/allievi formati”), scrivono i giudici del TAR Sicilia, “appare palesemente illogico, in quanto, determina l’attribuzione di un punteggio maggiore in favore di enti che, avendo espletato un numero esiguo di corsi risultano avere un minor tasso di dispersione ed

abbandono da parte degli allievi, a discapito degli enti che, viceversa, in ragione dell’espletamento di un considerevole numero di corsi, risultino avere (o comunque essere esposti ad avere) un più alto tasso di dispersione degli allievi”.

“Anzi, sotto i predetti profili – leggiamo sempre in una delle ordinanze – i criteri considerati non appaiono nemmeno in perfetta sintonia con quanto richiesto dal Comitato di sorveglianza circa

l’esigenza di valutare nei partecipanti “l’affidabilità dimostrata nella gestione di progetti cofinanziati dal FSE”. Né a diversa conclusione può giungersi sulla base del riferimento alla necessità di garantire l’interesse all’accesso alla procedura anche agli enti ‘non storici’; interesse che appare garantito dal fatto che i criteri A1 e A2 incidono solo in limitata parte sul punteggio complessivo e, comunque, debbono rispondere in modo logico ed appropriato anche all’opposta esigenza, chiaramente indicata dal Comitato di sorveglianza, di valorizzare le esperienze pregresse e così graduare adeguatamente l’attribuzione dei punteggi”.

Per il resto, per i giudici del TAR, non ci sono problemi.

“L’Avviso in contestazione, in un’ottica di garanzia della concorrenza e di

miglioramento della qualità dell’offerta – leggiamo sempre nell’ardinanza – appare, nel suo complesso,

legittimamente finalizzato a consentire l’accesso ai fondi stanziati per la formazione anche a enti diversi da quelli finanziati negli anni precedenti (c.d. ‘enti storici’)”; pertanto, “le dedotte censure non possono che essere valutate alla luce dei predetti principi”.

A questo punto, dopo una “prima sommaria cognizione” i giudici scrivono:

“L’impugnazione dell’Avviso non sembra tardiva, tenuto conto che, sino all’approvazione della graduatoria, la ricorrente non aveva interesse all’impugnazione, in quanto avrebbe potuto collocarsi in posizione utile. Le clausole contestate non erano, infatti, tali da precludere ab origine la partecipazione, né da impedire la formulazione della relativa domanda e comunque l’effetto lesivo dell’avviso si è determinato solo al momento dell’adozione della graduatoria definitiva oggi impugnata”.

I giudici scrivono che “ci sarà una più approfondita valutazione propria dell’esame del ricorso in sede di trattazione nel merito”. Ma precisano:

“a) la censura di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 appare infondata, in quanto viene in considerazione una procedura selettiva basata su un avviso pubblico da inquadrare tra gli atti generali di cui all’art. 13 della l. n. 241 del 1990, che esclude in questi casi l’applicazione (pedissequa) degli istituti in materia di partecipazione;

b) la censura avente ad oggetto il mancato riscontro delle osservazioni procedimentali ha carattere meramente formale e, pertanto, non è idonea a inficiare l’intera procedura; peraltro, essa è da ritenersi infondata alla luce delle difese dell’Amministrazione, laddove si evidenza come l’avviso impugnato preveda la mera possibilità di formulare osservazioni alla “graduatoria provvisoria” senza tuttavia indicare ulteriori e specifici oneri a carico dell’Amministrazione;

c) la censura relativa alla violazione delle norme (o comunque dei principi) in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è già stata delibata come infondata da questa Sezione nell’ordinanza n. 882 del 24 marzo 2017, nella quale si è affermato che nella fattispecie viene in considerazione una procedura non assoggettata alle dette norme. Tale valutazione va tenuta ferma anche nella considerazione che è stato lo stesso Comitato di sorveglianza del PO FSE Sicilia 2014/2020 a differenziare il caso in cui le operazioni finanziate davano luogo ‘all’affidamento di appalti pubblici’ da quello in cui venivano in considerazione ‘attività che non si configurano come appalti

pubblici’, prevedendo, nel primo caso, l’applicazione della disciplina in materia di appalti e, nel secondo, quella sul procedimento amministrativo;

d) l’esigenza di prevedere adeguati requisiti generali e di capacità tecnica, economico e finanziaria dei partecipanti alla procedura de qua è stata, peraltro, garantita (come previsto nel punto 3.2 del verbale del Comitato di sorveglianza) dall’ ‘accreditamento’ degli enti; requisito al quale, in un’ottica di massimizzazione della partecipazione, è stata anche equiparata la pendenza della relativa richiesta e quindi la verifica a posteriori di detto essenziale requisito di qualificazione”.

Anche la “censura dell’omessa valutazione dei corsi OIF (Obbligo Istruzione e Formazione), IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), apprendistato, formazione continua finanziata con fondi interprofessionali appare infondata, in quanto si tratta di attività formative estranee alle finalità dell’Avviso 8 che è destinato alle persone in età lavorativa, a quelle in cerca di prima occupazione

e ai disoccupati. I percorsi di formazione continua e quelli di apprendistato si rivolgono, viceversa, agli occupati, mentre quelli OIF e IFTS tendono a completare il percorso di istruzione e sono finanziati con appositi fondi; sicché l’eterogenea natura dei corsi in comparazione non supporta la doglianza dedotta in ricorso”.

Idem per la “censura relativa alla mancata considerazione della effettiva disponibilità di sedi adeguate per lo svolgimento del corso non appare convincente alla luce della necessità dell’ ‘accreditamento’ che richiede ed implica tale disponibilità”.

Anche “le censure relative ai criteri B4 e B5, che prevedono l’attribuzione di 7 (più 7) punti per gli enti che dichiarano di impiegare nelle proposte progettuali il 75% di personale con almeno 10 anni di esperienza professionale e/o personale con almeno 10 anni di esperienza didattica, appare infondata, in quanto non si tratta dell’imposizione di un requisito (restrittivo) di partecipazione, ma di una appropriata valutazione della qualità del progetto che, al fine, anche, di consentire la partecipazione a enti diversi da quelli ‘storici’, deve essere presente, non tanto al momento della partecipazione alla procedura, quanto piuttosto in quello di predisposizione del successivo progetto esecutivo, che deve, appunto, indicare nominativamente il personale impiegato, a pena della mancata erogazione del finanziamento e della perdita dello stesso. Non si configura, inoltre, alcuna disparità di trattamento tra i partecipanti, in quanto tutti sono stati posti nelle (medesime) condizioni e non possono che imputare a sé stessi l’eventuale mancata indicazione con la conseguente attribuzione di un inferiore punteggio per i criteri B4 e B5”.

Per i giudici anche i rilievi mossi nei ricorsi per la Formazione nelle aree interve dell’isola vanno bene:

“La censura relativa al criterio D [riferito al ‘Sostegno delle strategie per l’agenda urbana e per le aree interne’ ed articolato in due sottocriteri: ‘D 1: Realizzazione di attività formative in territori della Sicilia di riferimento della strategia per l’agenda urbana: almeno un corso per proposta’, con attribuzione di 3 punti; ‘D 2: Realizzazione di attività formative in territori della Sicilia che rientrano nelle aree della strategia per le Aree Interne (Terre Sicane, Madonie, Nebrodi, Calatino, Valle del Simeto): almeno un corso per proposta’], appare infondata, atteso che, pur essendo vero che il Comitato di sorveglianza abbia fatto riferimento, non solo all’esigenza di sostenere la strategia per l’Agenda urbana o quella per le aree interne, ma anche a quella di favorire il più alto grado di ricaduta occupazionale, in particolare per i soggetti maggiormente a rischio di marginalità sociale ed economica”, va considerato che si tratta di un punteggio premiale frutto di una valutazione ampiamente

discrezionale dell’Amministrazione regionale, che non sembra sia palesemente irragionevole (è stato, in sostanza, deciso di favorire specifiche aree del territorio regionale e di attribuire il punteggio in argomento anche a fronte di un solo corso)”.

Valida, per il Tar Sicilia, anche la Commissione di valutazione.

Come accennato all’inizio, non ci sarà una riapertura dei termini.

Insomma, alla fine, per i giudici del TAR Sicilia, “l’istanza cautelare” viene accolta limitatamente ai già menzionati criteri A1 e A2, “con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di riconsiderare le modalità di attribuzione dei relativi punteggi alla stregua di un più ragionevole criterio valutativo (esclusa ogni riapertura dei termini a suo tempo fissati dall’Avviso impugnato).

L’Amministrazione regionale dovrà “riconsiderare le modalità di attribuzione dei punteggi”. per farlo avrà “il termine di giorni 15 a decorrere dall’avvenuto deposito della prova concernente l’integrazione del contraddittorio”.

Appuntamento adesso al 4 luglio, quando si dovrà verificare se l’Amministrazione avrà ottemperato alle disposizioni del TAR.

fonte http://www.inuovivespri.it/2017/04/24/formazione-il-tar-sicilia-respinge-i-ricorsi-contro-lavviso-8-che-rimane-valido/ 

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