L’ASP di Ragusa accelera sul rafforzamento degli organici sanitari e pubblica un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato di 28 posti di dirigente medico in diverse discipline strategiche per il sistema sanitario provinciale. Il bando rappresenta un ulteriore tassello nel piano di potenziamento avviato dall’Azienda sanitaria provinciale per […]
PRIME DIRETTIVE APPLICATIVE SUL LAVORO MINORILE
25 Giu 2013 20:27
Ogni Ente locale dovrebbe applicare la legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, dotando il proprio territorio di un programma concreto a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.
Il Governo con gli Enti locali, si impegna a promuovere programmi contro la povertà e l’esclusione sociale utilizzando la legge 285 del 28 agosto 1997 e lo strumento del reddito minimo di inserimento.
Il Governo s’impegna a:
• sostenere le famiglie bisognose nel far studiare i propri figli attraverso le politiche di diritto allo studio, prevedendo anche detrazioni fiscali per le spese scolastiche;
• costruire con l’apporto degli enti locali, una rete di servizi – anche rilanciando l’azione dei consultori attraverso la loro riqualificazione – che sostenga la funzione educativa della famiglia favorendo il dialogo e il reciproco aiuto tra le famiglie stesse.
• applicare le leggi in materia di lavoro minorile e rafforzare nonché coordinare gli interventi ispettivi e repressivi. In questo senso è necessaria una iniziativa mirata, straordinaria, concordata tra tutte le istituzioni a ciò deputate.
Il Tavolo di concertazione tra il Governo e le parti sociali si impegna, in considerazione dell’interesse superiore dell’infanzia a realizzare tavoli di concertazione a livello locale per debellare ogni forma di sfruttamento della manodopera minorile.
Privilegiare l’istruzione, assicurare l’inserimento professionale mediante la formazione, considerando che un’esperienza di lavoro appropriata può contribuire all’obiettivo di preparare i giovani alla vita professionale e sociale di adulti, promuovere il miglioramento dell’ambiente di lavoro per garantire un livello più elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori minorenni, trattandosi di gruppi a rischio particolarmente sensibili: queste, in sintesi, le priorità cui si ispira la nuova normativa.
La presente normativa ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile, estendendone l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali, che riguardino minori dei diciotto anni.
Le nuove disposizioni si applicano, pertanto, anche all’apprendistato, ai contratti di formazione e lavoro, al lavoro a domicilio ecc. Infatti, l’art. 3 che modifica l’art. 1 della legge 977/67, nell’individuare il campo di applicazione, precisa che il Decreto si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche “speciale”, disciplinato dalle norme vigenti. È chiaro, quindi, il riferimento anche al contratto di apprendistato che l’art. 2 della legge 55/25 definisce come uno “speciale” rapporto di lavoro, in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista assunto alle sue dipendenze “l’insegnamento necessario”, perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare “lavoratore qualificato”.
Sono state soppresse le deroghe e esclusioni previste dalla legislazione precedente, sia per quanto riguarda l’età lavorativa che i settori d’impiego, con l’evidente obiettivo di assicurare una migliore tutela dei minori.
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