Ragusa: sale da gioco e scommesse? Non si potranno aprire se non “a debita distanza” da luoghi sensibili. L’ordinanza di Cassì

Emanata in data odierna l’ordinanza sindacale n. 2023 ( pubblicata all’albo pretorio online del Comune) concernente la Determinazione delle distanze minime dai luoghi definiti “sensibili” per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e l’ubicazione di sale gioco e sale scommesse relativi a tali attività.

“Con questa ordinanza dunque – dichiara il sindaco Peppe Cassì – non si potranno più aprire sale da gioco, sia tradizionali che Video lottery, e non si potranno installare slot machines e apparecchi per il gioco d’azzardo a meno di 500metri da luoghi di aggregazione, con particolare riferimento a quelli frequentati da giovani, come scuole, ospedali, chiese, centri giovanili, impianti sportivi o ricreativi, caserme, cimiteri, centri per anziani o socio-assistenziali. La multa andrà da 2.000 a 10.000 euro, che possono diventare anche 50.000 nel caso di violazione reiterata. I proventi delle sanzioni saranno destinati al recupero di persone affette da ludopatia e al sostegno dei familiari vittime del gioco d’azzardo.”

Con tale provvedimento in cui si fa, tra l’altro, presente che è necessario intervenire per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo, a tutela della comunità locale per garantirne la sicurezza, la salute pubblica, il benessere individuale e collettivo nonché una cultura solidale, si ordina, nelle more delle determinazioni dell’Ars Sicilia sulle linee guida per la regolamentazione e la prevenzione del fenomeno, di vietare fino all’entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali, l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Video lottery terminal (VLT), e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110, T.U.L.P.S. localizzati a meno di 500 (cinquecento) metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da siti predeterminati che si seguito si elencano:

-ISTITUTI SCOLASTICI DI QUALSIASI ORDINE E GRADO;
-LUOGHI DI CULTO;
-CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE;
-CENTRI GIOVANILI;
-CENTRI RICREATIVI E/O SPORTIVI;
-CENTRI SPORTIVI FREQUENTATI PRINCIPALMENTE DA GIOVANI;
-STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI OPERANTI IN AMBITO SANITARIO O SOCIO–ASSISTENZIALE;
– STRUTTURE SANITARIE,
– COMANDI DI POLIZIA;
– CIMITERI.

Le suddette limitazioni relative alle distanze minime delle sale giochi ed i cosiddetti siti “sensibili” si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in corso.

 

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it