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A Ragusa approvato il regolamento sulla definizione agevolata delle liti fiscali
01 Set 2017 15:15
Nella seduta del Consiglio Comunale svoltasi del 31 settembre, il massimo consesso ha preso in esame ed approvato alla unanimità ( presenti e votanti 21 consiglieri) la proposta di iniziativa consiliare, ai sensi dell’art.36 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, presentata dai consiglieri D’Asta e Chiavola, riguardante il “Regolamento sulla definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunali”.
Detto regolamento sulla definizione delle controversie tributarie pendenti in cui è parte il Comune di Ragusa, consentirà ai contribuenti interessati, dii potere risolvere la controversia pagando un importo agevolato.
Ad offrire quest’opportunità “agevolata” di risoluzione delle controversie – spiega l’Ufficio tributi del Comune – è la manovra correttiva (DL 50/2017), che consente di definire le liti in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato dal contribuente entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non sia ancora concluso con pronuncia definitiva. La chiusura riguarda, ad esempio, le controversie instaurate avverso avvisi di accertamento TARSU, ICI, IMU etc.
La domanda di definizione agevolata, da redigersi su modello che a breve sarà predisposto dal Comune e reso disponibile sul proprio sito internet, dovrà essere presentata entro il 2 ottobre 2017, può essere spedita con raccomanda A/R, oppure inviata tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani. Per la definizione occorrerà pagare gli importi spettanti al Comune di Ragusa, richiesti con l’atto impugnato e ancora in contestazione, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora, la definizione comporta l’abbattimento al 40 per cento degli importi in contestazione. Sono naturalmente da sottrarre gli importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 30 maggio scorso la domanda di definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, scomputa anche gli importi dovuti per detta “rottamazione”, dovendo usufruire unitamente delle due agevolazioni. Per chiudere le liti in modo agevolato occorrerà quindi tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017 in quanto in tale tale data scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia. Se l’importo dovuto è superiore a duemila euro, il 40% dell’importo dovrà essere versato entro il 2 Ottobre 2017 mentre il restante 60% degli importi dovuti è rateizzabile fino a dodici rate mensili, con la prima rata da versare entro il 30 novembre 2017 e l’ultima rata entro e non oltre il 31 ottobre 2018. Per sospendere la controversia, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.
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