Da lunedì 6 luglio il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico dell’ASP di Ragusa avrà una nuova sede temporanea. Le attività saranno infatti trasferite nei locali comunali di via Berlinguer, messi a disposizione dal Comune di Ragusa attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito, così da garantire la piena […]
MOVIMENTARE CANI E GATTI DA UNA REGIONE AD UN’ALTRA
02 Lug 2014 10:27
Riteniamo utile pubblicare le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali finalizzate a stabilire le procedure standardizzate relative alla movimentazione dei cani e dei gatti e alla loro registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione quando vengono trasferiti permanentemente da una regione all’altra.
1. Animali di proprietà
” Il proprietario/detentore di un animale d’affezione identificato con microchip e iscritto nell’anagrafe regionale, anche su base volontaria, qualora trasferisca la propria residenza in un’altra regione comunica la variazione entro 10 giorni, producendo il certificato di iscrizione, all’autorità competente del luogo di destinazione (Servizio veterinario ufficiale/Comune). La suddetta autorità provvede a registrare l’animale nella propria anagrafe regionale.
” Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà dell’animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca, oltre al certificato d’iscrizione dell’animale, anche una dichiarazione firmata dal cedente, con allegata copia del documento d’identità dello stessorese ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n°445.
” Le regioni e le province autonome, nelle more dell’attivazione del web service che garantirà l’effettiva interoperabilità delle anagrafi, provvedono ad aggiornare l’anagrafe nazionale degli animali d’affezione inviando il record di tutti i dati inseriti almeno con cadenza mensile, così come stabilito al punto 1 lettera f) dell’Accordo 23/01/2013. La banca dati nazionale accetta l’ultimo aggiornamento sostituendo il dato dell’anagrafe d’origine alla quale mensilmente invia una comunicazione d’aggiornamento.
2. Animali randagi e animali d’affezione ospitati nei canili, nei rifugi o in altre strutture ” La movimentazione da una regione all’altra degli animali randagi prelevati dal territorio e degli animali d’affezione ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (ivi comprese le pensioni per animali) avviene nel rispetto dei requisiti indicati nell’Allegato.
” I requisiti dell’Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali. È d’obbligo ricordare che gli animali d’affezione quando arrivano nelle strutture (canili/rifugi) e nei suddetti siti (luogo di prima destinazione) devono essere iscritti all’anagrafe regionale di destinazione.
” Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione il responsabile/detentore degli animali nel luogo di partenza notifica al servizio veterinario di destinazione l’arrivo degli animali utilizzando il modello A che li accompagna durante il viaggio.
” Qualora il trasferimento fuori regione riguardi animali oggetto di sequestro giudiziario viene utilizzato il modello B.
” Per la movimentazione fra canili/rifugi è necessario il nullaosta rilasciato dal servizio veterinario dell’ASL di destinazione che attesti l’idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.
3. Indicazioni per il modello d’identificazione e registrazione del cane e del gatto
A seguito dell’applicazione del trasponder (microchip) e del contestuale inserimento dei dati nell’anagrafe degli animali d’affezione, il medico veterinario che ha effettuato le suddette operazioni rilascia un documento d’identificazione e registrazione che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
Microchip e data di inserimento
Dati segnaletici dell’animale
a. Specie
b. Razza
c. Data di nascita
d. Taglia
e. Sesso
f. Mantello
g. Morsicatore
Dati anagrafici del proprietario
a. Nome e cognome
b. Codice fiscale
c. Indirizzo di residenza e di domicilio se diverso
Dati anagrafici del detentore:
a. Nome e cognome
b. Codice fiscale
c. Indirizzo di residenza e di domicilio se diverso
Inoltre il suddetto documento può riportare informazioni non obbligatorie quali:
a. Sterilizzazione
b. Profilassi vaccinale
c. Trattamento contro gli endo ed ectoparassiti.
Allegato
Requisiti sanitari degli animali
Gli animali devono:
” essere identificati mediante microchip e iscritti all’anagrafe regionale;
” essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
” avere un’età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
” essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l’obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
” essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
” essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed erlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti – i gatti per FiV/FeLV
Requisiti documentali
Gli animali devono essere accompagnati da un documento conforme al modello A, timbrato e firmato da un veterinario ufficiale, attestante:
” numero di microchip e data di iscrizione nell’anagrafe regionale;
” segnalamento completo (specie, razza, genere, data di nascita, mantello ecc.)
” le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagini diagnostiche effettuate;
” l’indicazione della struttura di origine e le generalità del responsabile della stessa;
” l’indicazione della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa;
” l’idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certificazione del medico
veterinario responsabile della struttura di origine;
” l’avvenuta sterilizzazione/i motivi del differimento della stessa;
” le generalità del responsabile del trasporto e la targa del mezzo.
Il certificato può essere cumulativo in caso di animali provenienti e destinati alla medesima
struttura.
Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto
Il trasporto degli animali deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti:
” Codice della strada e ss.mm.ii – in particolare comma 6 dell’articolo 169 che stabilisce “è
consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a 1, purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati”.
” Regolamento (CE) n. 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche – in tale
definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte professionalmente
riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite
terzi, qualora vi sia un corrispettivo economico a qualsiasi titolo.
Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del
benessere animale e della sicurezza, quindi indipendentemente dalle finalità economiche, in
tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n.
1/2005 al fine di evitare ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o
sofferenze evitabili; in caso di lunghi viaggi devono essere previste soste per lo
sgambamento, i bisogni fisiologici, la somministrazione di acqua e, eventualmente, alimenti.
Altri allegati:
Mod.A – DICHIARAZIONE di PROVENIENZA E di DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI
Mod.B – MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO O DI CONFISCA AI SENSI DELL’ ART. 19 – QUATER DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 189.
© Riproduzione riservata