È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
MALEDETTO AUTOVELOX!
14 Mar 2014 07:50
Con il termine “autovelox”, nome commerciale del primo apparato del genere, si definiscono ormai tutti gli apparati di misurazione di velocità dei veicoli. Esistono diversi tipi di autovelox.
Gli autovelox a fotocellule, i più diffusi, hanno solitamente due fotocellule laser che misurano la velocità del veicolo in base alla differenza di rilevazione del veicolo. Se la velocità rilevata supera il valore impostato, l’apparecchio provvede a scattare una fotografia del veicolo.
Hanno lo stesso tipo di funzionamento gli autobox, postazioni fisse metalliche situate ai bordi della carreggiata e spesso visibili agli automobilisti, oppure in postazione mobile su tripode o all’interno dell’auto di pattuglia della Polizia. Le infrazioni registrate dalle postazioni fisse sono raccolte a intervalli regolari da operatori di polizia che accedono all’apparecchio e ne prelevano i dati, che sono elaborati in ufficio.
I sistemi più avanzati, grazie alla rilevazione di immagini digitali, possono trasmettere in via telematica dati e immagini a un computer centrale. Per procedere alla contestazione immediata dell’infrazione, l’autovelox può trasmettere le immagini rilevate a una pattuglia posta a valle del punto di rilevazione.
Gli apparecchi laser sono solitamente tenuti in mano dall’operatore e puntati sui veicoli dei quali l’operatore voglia esaminare la velocità. Funzionano con un fascio laser ad alta frequenza e un sensore ottico integrato che rileva il segnale di ritorno generato dalla riflessione del laser sulla carrozzeria del veicolo.
Un’altra tipologia di velocimetri è quella che elabora le immagini di una telecamera per calcolare la velocità dei veicoli. L’uso principale di questa tipologia di apparecchi è a bordo delle auto della Polizia Stradale. L’apparecchio rileva la velocità relativa dei veicoli che precedono la pattuglia, e la confronta con i dati del tachimetro di bordo, ricavando la velocità effettiva.
Gli autovelox dovrebbero avere una funzione deterrente contro l’eccessiva velocità dei veicoli sulle strade, ma le critiche più frequenti riguardano il fatto che di tali strumenti viene fatto un uso esclusivamente repressivo. Si contesta, in particolare, il posizionamento di questi strumenti in punti utili a far cassa più che a fare sicurezza e il fatto che vengano spesso nascosti.
La legge ha cercato di porre rimedio a tale situazione prevedendo che tutte le postazioni devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Anzi le ultime disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 117/2007 impongono l’obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il tele laser) anche in caso di contestazione immediata. Restano esclusi dall’obbligo di presegnalazione soltanto i “dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità” (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio).
Il decreto del 15 agosto 2007, stabilisce dettagliatamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo.
È necessario che il segnale di preavviso sia posizionato a una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo. Le distanze minime sono quelle indicate nel regolamento attuativo dell’art. 39 del Codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade. L’avviso deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti i conducenti siano egualmente informati. Per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare la formula completa “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità” e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati).
Vi è poi una circolare del Ministero degli Interni che fissa la distanza minima tra il segnale che fissa il limite di velocità e la postazione di rilievo, sulle strade extra-urbane, in almeno un chilometro.
Tutte le apparecchiature in uso devono essere debitamente omologate e approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne attesta la rispondenza a requisiti minimi di accuratezza di misura della velocità.
Il Codice della strada prevede, in via generale e ove possibile, la contestazione immediata dell’infrazione con alcune eccezioni, fra cui l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentano la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Le ultime sentenze della Cassazione definiscono meglio il quadro delle tutele per gli automobilisti.
Così, per esempio, se il dovere di segnalare in anticipo il dispositivo elettronico è uno dei punti ormai acclarati dalla giurisprudenza, per la prima volta, è stato riconosciuto un uguale obbligo informativo anche a beneficio di chi proviene da strade laterali. Infatti, la Suprema Corte, con una recente sentenza, ha riconosciuto le ragioni del guidatore in quanto il cartello segnaletico era apposto unicamente sulla strada principale e non anche sulla provinciale che più avanti l’intersecava. Con un’altra recente pronuncia, invece, Corte ha annullato una multa in quanto dal verbale non emergeva la presenza dell’agente di polizia municipale nella fase di “elaborazione dell’accertamento”, avendo il comune interamente esternalizzato la gestione del servizio.
Mentre, per quanto riguarda i rilevamenti in città, le multe elevate su percorsi urbani “ordinari” sono sempre annullabili anche quando vi è stato il placet del prefetto all’installazione.
Per concludere, una notizia che farà felici i collezionisti di multe da autovelox. Una recente sentenza del giudice di pace di Vasto complica la vita ai Comuni contro i quali l’automobilista multato presenta ricorso.
Che l’autovelox non debba essere nascosto lo abbiamo già visto. Ma, a dover dimostrare che l’autovelox non fosse nascosto non è l’automobilista che ha fatto ricorso al giudice, come sostiene il giudice di pace di Vasto, è il Comune che deve dare la prova che l’apparecchio elettronico fosse pienamente visibile. In pratica, l’automobilista ha diritto a sapere come si svolge l’accertamento. Non è sufficiente, pertanto, che il verbale attesti semplicemente la presenza dell’agente nelle vicinanze dell’apparecchio e che la pattuglia fosse “in bella mostra” sul ciglio della strada. Secondo questa sentenza, all’automobilista basta semplicemente contestare la visibilità dell’autovelox che ha scattato la foto; l’onere della prova passa al Comune: prova che, se viene a mancare, determina l’annullamento della multa del taglio dei punti-patente.
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