L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente […]
LE INTERCETTAZIONI
12 Mar 2011 18:03
L’intercettazione consiste nell’attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. Quando si parla di intercettazioni, si deve distinguere tra: intercettazioni telefoniche (registrano le conversazioni e i dati relativi, giorno, ora, numero chiamante, numero chiamato), intercettazioni ambientali (microfoni o telecamere posti in posizioni tali da registrare video e conversazioni), tabulati telefonici (per legge tutti i dati relativi alle conversazioni telefoniche devono essere conservati per un periodo di tempo; in caso di commissione di reati, rintracciando i dati relativi ai telefoni dei responsabili, si possono ricostruire i contatti telefonici effettuati, ma non il contenuto della conversazione e, per i telefoni cellulari, i movimenti eseguiti dal telefono).
Poiché l’intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), sono dettate particolari norme procedurali volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell’attività. Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione. Riserva di legge vuol dire che le intercettazioni (in quali materie, le modalità e i limiti) possono essere previste solo dalla legge, mentre riserva di giurisdizione vuol dire che esse possono essere effettuate solo dall’autorità giudiziaria per fini di giustizia e non da altre autorità (per es. organi di polizia, autorità amministrativa). Il codice di procedura penale prevede, al fine dell’utilizzo delle intercettazioni quale strumento di acquisizione delle prove, dei limiti, dei presupposti e una disciplina del procedimento molto rigorosa.
Sono pertanto illegittime, e quindi vietate, le intercettazioni svolte al di fuori delle regole previste dalla legge e da organi diversi dalla magistratura; tanto più sono vietate le azioni di spionaggio effettuate da privati; a tal fine, l’art. 617 del codice penale punisce l’istallazione di apparecchiature di intercettazione e l’art. 617 bis punisce l’intercettazione fraudolenta di comunicazioni o conversazioni.
Capita spesso che le intercettazioni effettuate nel corso di indagini giudiziarie vengano pubblicate su organi di informazione. Se ciò consente un maggiore controllo sociale sull’operato dei politici e dei pubblici amministratori, sorge anche il dubbio se in tal modo non venga violate, e in che misura, la privacy delle persone intercettate. I commenti sul problema si collocano su posizioni le più variegate: da chi chiede che si pubblichi tutto a chi chiede che si vieti qualunque pubblicazione, anzi che si vietino le intercettazioni; quest’ultima opinione viene espressa in maniera sempre più decisa proprio da chi qualche anno fa utilizzò per fini politici a proprio favore una intercettazione abusivamente esperita da amici che lavoravano con la telecom. Per sostenere tale posizione si dice: state attenti, siete tutti intercettati!
I dati relativi alle intercettazioni effettuate in tutta Italia nell’anno 2007 in ambito giudiziario ci danno 124.845 intercettazioni, di cui 112.623 telefoniche: le persone intercettate sono di meno perché per ogni persona possono essere messi sotto controllo sia il cellulare (o i cellulari) che il telefono fisso e, a volte, possono essere disposte intercettazioni ambientali. C’è chi ha detto che non potrà più usare il cellulare fino a quando non verrà approvata la nuova legge sulle intercettazioni; visti questi dati potete stare tranquilli: nessuno penserà mai di intercettare le vostre conversazioni e, nel caso dovesse capitare, non avrete nulla da temere; … a meno che non abbiate qualcosa da nascondere!
Il problema di difficile soluzione riguardante le intercettazioni (a meno che non si decida, come qualcuno vuol fare, di vietarne in assoluto la pubblicazione, pena gravi sanzioni per chi le diffonde) è quello tra il diritto alla riservatezza delle persone intercettate e il diritto di cronaca. Esiste tutta una normativa (codice della privacy e norme dei codici penali) che regola la materia ma, naturalmente, è assai difficile da applicare in maniera equilibrata, specie quando si verte di fatti che riguardano personaggi pubblici; in questo caso il diritto alla tutela della riservatezza si affievolisce proprio perché a contrastarlo interviene il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini a conoscere fatti che riguardano personaggi pubblici.
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