Interruzioni di gravidanza: a Modica il numero più alto in provincia

La Regione Siciliana non può introdurre concorsi pubblici riservati ai soli medici non obiettori di coscienza per garantire il funzionamento dei servizi legati all’interruzione volontaria di gravidanza. È questo il principio ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42 depositata il 27 marzo. Il giudizio nasce dal ricorso del Governo contro una norma della legge dell’Assemblea regionale siciliana n. 23 del 2025. In particolare, l’articolo 2, comma 3, era stato censurato perché avrebbe consentito alle aziende sanitarie di bandire concorsi esplicitamente riservate a personale non obiettore, al fine di garantire la copertura delle aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza.

Ivg, la situazione in provincia di Ragusa

Nel ragusano, i tre maggiori ospedali svolgono attività di interruzione volontaria di gravidanza. Secondo i dati diffusi dall’Istituto superiore di sanità, su base Istat, nel 2024 sono stati registrati 563 aborti. L’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica è risultata la quarta struttura in Sicilia per interruzioni volontarie di gravidanza, 358, dopo il “Garibaldi-Nesima” di Catania (596), il “Civico” di Palermo (410) e l’Azienda ospedaliera universitaria “Martino” di Messina (379). Delle 358, a Modica 313 interruzioni sono state farmacologiche, l’87,4%, percentuale che sale al 92,9 nell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove sono state praticate 127 interruzioni di gravidanza. Al “Guzzardi” di Vittoria registrate 78 Ivg, 75 delle quali farmacologiche (96,2%).

Tornando alla Corte costituzionale

La Corte ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, adottando un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata della disposizione. Secondo i giudici, la norma non può essere letta nel senso di introdurre una condizione escludente per l’accesso al pubblico impiego, quale sarebbe la scelta morale di avvalersi dell’obiezione di coscienza. Una simile lettura, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento statale. La decisione valorizza in particolare l’impianto della legge n. 194 del 1978, che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza e riconosce ampia tutela all’obiezione di coscienza del personale sanitario. Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, senza conseguenze negative per il lavoratore. Proprio questa caratteristica rende incompatibile, secondo la Corte, l’idea di concorsi riservati: anche un medico assunto come non obiettore potrebbe successivamente cambiare posizione, rendendo incerto il raggiungimento dell’obiettivo organizzativo perseguito.

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