Casi oncologici che attendono oltre i tempi previsti e mancanze di tutele da parte di Asp. E’ questa la nuova denuncia portata avanti dal Movimento Civico articolo 32 che registra una forte contrapposizione tra l’impegno del personale medico e sanitario e le difficoltà organizzative dell’Azienda sanitaria provinciale. Una segnalazione che mette in luce due casi […]
IL SINDACO HA ADOTTATO UNA ORDINANZA CONTRO L’ACCATTONAGGIO
09 Apr 2010 16:12
Il ripetersi di episodi di micro criminalità, soprattutto in occasione delle feste ha indotto il primo cittadino a porre rimedio a questi fenomeni. Proprio l’anno scorso in occasione della Salita della Madonna di Gulfi, che cade, come sempre la domenica successiva alla Pasqua, sono stati denunciati ben 15 borseggi, messi in atto da presunti venditori di palloncini, il più delle volte ragazzini e donne di origine Rom. Ora nel Comune di Chiaramonte Gulfi, soprattutto nelle feste religiose, è vietata ogni forma d’accattonaggio. Il Sindaco, Giuseppe Nicastro, proprio due giorni fa ha emanano l’ordinanza n. 5 che pone precise prescrizioni in tal senso. L’ordinanza mira a “contenere il fenomeno e ad assicurare un’ordinata e civile convivenza, per la buona riuscita delle Feste religiose e nell’interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza ne sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l’accattonaggio e la vendita strumentale di giocattoli per bambini, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei minori”. Per queste ragioni in occasione delle Feste religiose l’accattonaggio non è consentito in Piazza Duomo e comunque davanti e in prossimità di luoghi di culto (distanza non inferiore a 300 metri); In questi luoghi non è altresì consentita la vendita di palloncini di gomma gonfiabili e di giocattoli per bambini, da parte di soggetti che svolgono tale attività in forma ambulante e itinerante; Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di: una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con facoltà per i trasgressori di estinguere l’illecito mediante il pagamento della sanzione, ai sensi di legge, in misura ridotta; la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro proventi della violazione e di eventuali attrezzature/strumenti/oggetti impiegati nell’attività ai sensi dell’art. 20 della legge n. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della legge citata. L’ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio comunale, ed è immediatamente esecutiva.
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