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IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI
15 Apr 2012 17:56
Il finanziamento pubblico ai partiti fu introdotto dalla legge Piccoli n. 195 del 2 maggio 1974, come finanziamento alle strutture dei partiti presenti in Parlamento, con l’effetto implicito di penalizzare le nuove formazioni politiche. La norma si giustificava in base agli scandali Trabucchi del 1965 e petroli del 1973: il Parlamento intendeva rassicurare l’opinione pubblica che, attraverso il sostentamento diretto dello Stato, i partiti non avrebbero avuto bisogno di collusione e corruzione da parte dei grandi interessi economici. A bilanciare tale previsione, si introduceva il divieto per i partiti di percepire finanziamenti da strutture pubbliche ed un obbligo (penalmente sanzionato) di pubblicità e di iscrizione a bilancio dei finanziamenti provenienti da privati, se superiori ad un modico ammontare. L’utilità della norma veniva smentita dagli scandali affiorati successivamente (tra cui i casi Lockheed e Sindona).
Nel settembre 1974 il PLI propone un referendum abrogativo sulla norma, ma non riesce a raccogliere le firme necessarie. L’11 giugno 1978 si tiene un altro referendum indetto dai Radicali per l’abrogazione della legge 195/1974. Nonostante l’invito a votare “no” da parte dei partiti che rappresentano il 97% dell’elettorato, il “si” raggiunge il 43,6%, pur senza avere successo.
Nel 1980 una proposta di legge vorrebbe introdurre il raddoppio del finanziamento pubblico, ma viene messa da parte al momento dell’esplosione dello scandalo Caltagirone, con finanziamenti elargiti dagli imprenditori a partiti e a politici.
La legge n. 659 del 18 novembre 1981[3][4] introduce le prime modifiche:
a) i finanziamenti pubblici vengono raddoppiati; b) partiti e politici (eletti, candidati o aventi cariche di partito) hanno il divieto di ricevere finanziamenti dalla pubblica amministrazione, da enti pubblici o a partecipazione pubblica; c) viene introdotta una nuova forma di pubblicità dei bilanci: i partiti devono depositare un rendiconto finanziario annuale su entrate e uscite, per quanto non siano soggetti a controlli effettivi.
Nel 1993 si svolge un secondo referendum promosso dai Radicali. Il referendum vede il 90,3% dei voti espressi a favore dell’abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti, nel clima di sfiducia che succede allo scandalo di Tangentopoli.
Ma nello stesso dicembre 1993 il Parlamento aggiorna, con la legge n. 515 del 10 dicembre 1993, la già esistente legge sui rimborsi elettorali, definiti “contributo per le spese elettorali”, subito applicata in occasione delle elezioni del 27 marzo 1994. Per l’intera legislatura vengono erogati in unica soluzione 47 milioni di euro. La stessa norma viene applicata in occasione delle successive elezioni politiche del 21 aprile 1996.
La legge n. 2 del 2 gennaio 1997, intitolata “Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici”, reintroduce di fatto il finanziamento pubblico ai partiti.
Il provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti, al momento della dichiarazione dei redditi, di destinare il 4 per mille dell’imposta sul reddito al finanziamento di partiti e movimenti politici (pur senza poter indicare a quale partito), per un totale massimo di 56.810.000 euro, da erogarsi ai partiti entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il solo anno 1997 viene introdotta una norma transitoria che fissa un fondo di 82.633.000 euro per l’anno in corso.
Sempre la legge 2/1997 introduce l’obbligo per i partiti di redigere un bilancio per competenza, comprendente stato patrimoniale e conto economico, il cui controllo è affidato alla Presidenza della Camera. La Corte dei Conti può controllare solo il rendiconto delle spese elettorali.
L’adesione alla contribuzione volontaria per destinare il 4 per mille ai partiti resta minima.
La legge n. 157 del 3 giugno 1999, Nuove norme in materia di rimborso delle spese elettorali e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici, reintroduce un finanziamento pubblico completo per i partiti. Il rimborso elettorale previsto non ha infatti attinenza diretta con le spese effettivamente sostenute per le campagne elettorali. La legge 157 prevede cinque fondi: per elezioni alla Camera, al Senato, al Parlamento Europeo, Regionali, e per i referendum, erogati in rate annuali, per 193.713.000 euro in caso di legislatura politica completa (l’erogazione viene interrotta in caso di fine anticipata della legislatura). La legge entra in vigore con le elezioni politiche italiane del 2001. La normativa viene modificata dalla legge n. 156 del 26 luglio 2002, “Disposizioni in materia di rimborsi elettorali”, che trasforma in annuale il fondo e abbassa dal 4 all’1% il quorum per ottenere il rimborso elettorale. L’ammontare da erogare, per Camera e Senato, nel caso di legislatura completa più che raddoppia, passando da 193.713.000 euro a 468.853.675 euro.
Infine, con la legge n. 51 del 23 febbraio 2006, l’erogazione è dovuta per tutti e cinque gli anni di legislatura, indipendentemente dalla sua durata effettiva. Con quest’ultima modifica l’aumento è esponenziale. Con la crisi politica italiana del 2008, i partiti iniziano a percepire il doppio dei fondi, giacché ricevono contemporaneamente le quote annuali relative alla XV Legislatura della Repubblica Italiana e alla XVI Legislatura della Repubblica Italiana.
Questa la storia di una truffa, continuata e reiterata, perpetrata dai politici nei confronti del popolo italiano che, in tutti i modi possibili, si era sempre espresso contro il finanziamento ai partiti.
Tra l’altro, in un momento in cui ai cittadini si chiedono continuamente sacrifici, i partiti si pappano milioni di euro in sostanziosa eccedenza alle loro reali esigenze. Ciò viene dimostrato dal fatto che le somme ricevute a titolo di rimborso, ma che rimborso non sono perché i rimborsi si effettuano in base alla dimostrazione delle spese sostenute, in minima parte vengono utilizzate per le attività politiche, mentre per il resto vengono investite in modo più o meno legale.
Ultima puntata della truffa. Tutti i principali partiti d’accordo, propongono una riforma che presentano come una misura per moralizzare il sistema: invece è una misura che serve a tranquillizzare i politici che gestiscono i soldi del finanziamento pubblico.
I punti chiave della proposta di riforma sono costituita da controlli affidati a una Commissione sulla trasparenza a partire dai rendiconti del 2001, pubblicazione dei bilanci su Internet, obbligo di investire esclusivamente in titoli di Stato e impegno a trasformare l’intesa «in norma di legge nel giro di pochi giorni.
Stiamo parlando di soldi pubblici la cui gestione dovrebbe essere effettuata in conformità delle regole di contabilità pubblica. Perché non affidarne il controllo alla Corte dei Conti il cui presidente ha dichiarato essere in grado di farlo? Perché in base alle regole di contabilità pubblica eventuali difformità costituirebbero reato, punibili penalmente, mentre la norma proposta prevede solo sanzioni amministrative.
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