I PARERI DELLA SOPRINTENDENZA VIOLANO IL PIANO PAESAGGISTICO

L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla soprintendenza per le attività di ricerca di idrocarburi nella vallata dell’Irminio, a poca distanza dal fiume, appare in contrasto con il piano paesaggistico in quanto in quell’area non è consentita la realizzazione di impianti industriali come è , ai sensi del D.Lgs. 152/06 allegato IV lettera g, l’attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi su terraferma. La soprintendenza ha rilasciato l’autorizzazione in base all’art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/04 che prevede che queste autorizzazioni si possono rilasciate solo in conformità con il piano paesaggistico che, però, prevede il divieto di impianti industriali nelle zone 2 . Anche se la soprintendenza si è minuto di un parere del Dirigente Generale dell’assessorato Beni Culturali che afferma che “ il piano paesistico si limita a tutelare l’ambiente nel suo aspetto visivo  e non interferisca negli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente”, l’autorizzazione è in evidente contrasto con la vasta giurisprudenza del Consiglio di Stato (  Sez. VI n. 118 del 11 gennaio 2013 , Sez. IV n. 2222 del 29 aprile 2014 , Sez. IV n.5256 del 9 ottobre 2012, Sez. V n. 5232 del 7 settembre 2009 ) che afferma esattamente l’opposto e cioè che 1) ambiente e paesaggio vanno visti in modo unitario e che il concetto di paesaggio non va limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere considerato come bene “primario” ed “assoluto”, in quanto abbraccia l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono;  2) dalla definizione di paesaggio deriva che il vincolo ambientale-paesaggistico si palesa operante anche con riferimento alle opere realizzate nel sottosuolo, in quanto anche queste ultime implicano una utilizzazione del territorio idonea a modificarne l’assetto, specie quando si tratti di opere di rilevante entità; 3) la protezione del bene ambientale-paesaggistico risponde ad un interesse pubblico prevalente su quello privato per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex articolo 9 della Costituzione ; 4) le previsioni dei piani paesaggistici,  “non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico

A ciò si aggiungono le sentenze della Corte Costituzionale

1)le esigenze di tutela del paesaggio si pongono quale «valore di straordinario rilievo» (Corte Cost., 1° aprile 1985, n. 94), primario ed insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro (Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262; 18 ottobre 1996, n. 341; 28 luglio 1995, n. 417; 20 febbraio 1995, n. 46; 24 febbraio 1992, n. 67; 9 dicembre 1991, n. 437; 11 luglio 1989, n. 391; 27 giugno 1986, n. 151; 21 dicembre 1985, n. 359);
2) la tutela del paesaggio «va intesa nel senso lato della tutela ecologica» (Corte Cost., 3 ottobre 1990, n. 430) e della «conservazione dell’ambiente» (Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 391), ha «una strettissima contiguità con la protezione della natura, in quanto contrassegnata da interessi estetico-culturali», ed è «basata primariamente sugli interessi ecologici e quindi sulla difesa dell’ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana» (Corte Cost., 15 novembre 1988, n. 1029) e per la salute (Corte Cost., 3 giugno 1989, n. 391);         3) l’art. 9 della Costituzione «tutela il paesaggio-ambiente, come espressione di principio fondamentale dell’ambito territoriale in cui si svolge la vita dell’uomo e si sviluppa la persona umana» (Corte Cost., 27 luglio 2000, n. 378; 1° aprile 1998, n. 85).”

La Sicilia appartiene all’Italia e non è una repubblica autonoma che può rifarsi solo alle sentenza del Tar Sicilia e al CGA ma deve rispondere anche ai principi della Costituzione

Ma il permesso paesaggistico non è sufficiente perché per potere effettuare le ricerche di idrocarburi ci vuole la concessione edilizia che il comune di Ragusa non può rilasciare in quanto in zona agricola sono ammessi dall’art. 22 della legge 71/78 solo impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, tassativamente individuate dallo strumento urbanistico. E le ricerche petrolifere non sono né attività artigianali nè sono previste nel piano regolatore. Ed anche l’eventuale variante al Piano Regolatore , di cui si parla nel parere paesaggistico,  è impossibile in quanto è vietata dal piano paesaggistico in zona di tutela 2. La Soprintendenza dovrebbe saperlo.

Legambiente ha quindi già provveduto a diffidare la Soprintendente e il Dipartimento beni Culturali della regione ad annullare in autotutela il provvedimento. In caso contrario si agirà presso le competenti Autorità, anche giudiziarie civili e penali, per il rispetto delle norme esistenti e dell’interesse prioritario dei cittadini, nonché per la tutela dell’integrità del patrimonio ambientale. Con ogni conseguenza anche in relazione al risarcimento del danno. Nei prossimi giorni verrà presentato ricorso gerarchico all’Assessorato ai beni Culturali e successivamente, se non ci sarà riscontro alcuno, ricorso amministrativo al TAR.

Sono poi tante le cose che non tornano nel parere . Innanzitutto  la presenza esplicita nell’autorizzazione paesaggistica del riferimento all’accordo del Presidente della Regione con Assomineraria. Non ci saremmo mai aspettati di trovare in un atto amministrativo un riferimento ad una decisione politica. I dirigenti regionali devono rispondere solo alla legge ed applicarla, in questo caso un Decreto Assessoriale, e non interpretarla , compito che spetta ad altri. Il parere paesaggistico concesso alla Irminio srl è dunque illegittimo e illegale. Preoccupa molto questa costante e continua violazione delle norme , che si traduce in un attacco alla democrazia.

Poi sorprende  la decisione di cambiare oggi il parere dell’ex Soprintendente Ferrara. Fra qualche mese si sarebbe approvato il Piano Paesaggisti e allora il parere di massima si sarebbe trasformato in parere definitivo o diniego. Perché questa fretta? E poi a che servono le ricerche se poi, in caso di riscontro positivo, non si potranno fare nè l’oleodotto di 35 km dai pozzi al porto di Pozzallo,  nè i 6,5 km di collegamento con la boa di collegamento che è nei progetti della Irminio srl, considerato che anche le infrastrutture sono vietate in zona 2 del piano paesaggistico, e un oleodotto è sicuramente una infrastruttura?

Ma le trivellazioni sono rischiose ?

Tutta la zona dove dovrebbero essere realizzati i pozzi esplorativi ha un alto grado di vulnerabilità

 

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