È stata inaugurata a Vittoria la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi”. L’area è stata intitolata alla memoria di Giuseppe Morana, storico dirigente amministrativo dell’ospedale, alla presenza dei familiari e delle autorità locali. La cerimonia ha visto la partecipazione del Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, della […]
FRANK LA RUE
27 Nov 2013 06:49
“Un consulente dell’Onu, tale Frank La Rue, che ogni tanto appare nei cieli italiani, dichiara che il regolamento dell’Agcom sarebbe un provvedimento «incostituzionale». Su quali basi lo dica, e in forza di quale competenza, non si sa (…) Non è poi chiaro, questo signor La Rue, a nome di chi stia parlando, visto che l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, interpellato, lo sconfessa e dichiara che il consulente in nessun modo può parlare a nome dell’Onu.”
Inizia, così, il suo art il Corriere della Sera, in riferimento alle dichiarazioni sull’AgCom di Frank La Rue, diplomatico e avvocato guatemalteco specializzato nella difesa dei diritti umani, dal 2008 Special Rapporteur dell’ONU in materia di diritto alla libertà di espressione e di opinione.
Una carica un po’ particolare, ha un mandato dell’ONU che gli ha assegnato il ruolo, ma non è un dipendente ONU.
Fra il 2003 ed il 2004 è stato candidato al Premio Nobel per la pace[2], che non ha ottenuto, per il suo lavoro relativo al genocidio degli indigeni in Guatemala
In Italia La Rue divenne noto soprattutto per alcuni interventi sulla libertà di informazione e contro le regole sull’uso delle intercettazioni durante il governo Berlusconi, interventi che lo resero un paladino dei diritti per alcuni e un impiccione non richiesto per altri.
Tanto che l’On. Frattini si dichiarò sconcertato per le parole del relatore dell’ONU quando ha presentato una relazione sullo stato di salute della libertà di stampa in Italia intervenendo anche sulla riforma del diritto d’autore online e sul “caso Vendola”.
“Tutte le normative che disciplinano i diritti costituzionali, in particolare se riguardano la libertà di espressione, dovrebbero essere approvate dal Parlamento. Uno dei motivi di preoccupazione riguarda senz’altro il ruolo dell’AGCOM nella predisposizione di sanzioni in materia di proprietà intellettuale. In quanto autorità indipendente, l’AGCOM ha la responsabilità di applicare le disposizioni in vigore previste dalla legge. È solo a tal fine che l’AGCOM ha il potere di adottare regolamentazioni amministrative proprie.”
Certo, i dati di Reporter senza frontiere fornivano già un’indicazione chiara dalla quale partire: nella graduatoria del 2013 sulla Libertà di Stampa il nostro Paese continua ad arretrare e si piazza al 57esimo posto dietro a Botwana, Niger, Burkina Faso e Sudafrica. Paesi più distanti, ma solo geograficamente, dalla Finlandia, (che si piazza al vertice della classifica dei virtuosi) dall’Olanda e dalla Norvegia, che occupano le prime tre posizioni. Tra i Paesi fondatori dell’Europa, l’Italia è l’unico dove la stampa e la libertà di espressione non può considerarsi libera se non parzialmente.
La Rue sottolinea la commistione tra media e potere politico e la necessità, imprescindibile, di una loro scissione al fine di poter assicurare un minimo di ossequio all’art 21 della Costituzione Italiana. L’articolo dedicato alla libertà di stampa, e che ha assunto nella lingua italiana, soprattutto nel linguaggio giornalistico, il significato ––per antonomasia–– di libertà di espressione e di informazione e che stabilisce “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
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