FRANCESCO PULEIO CHIARISCE ALCUNI PUNTI SUL RICORSO CONTRO LA SENTENZA DEL PROCESSO “MODICA BENE”

Il procuratore della Repubblica di Modica Francesco Puleio in seguito ad alcune notizie parziali e frammentarie apparse su diverse testate giornalistiche punta a fare chiarezza a proposito della impugnazione dei provvedimenti emessi dal G.i.p. di Modica nel processo “Modica bene” in cui erano coinvolti l’ex parlamentare dell’Udc Giuseppe Drago e altre importanti figure politiche.

Per garantire la corretta informazione dell’opinione pubblica e l’esercizio del diritto di cronaca, nel rispetto del principio costituzionale di non colpevolezza, Puleio ha ritenuto necessario sottolineare che nel procedimento in  questione, la Procura della Repubblica di Modica ha esercitato l’azione penale nei confronti di numerosi imputati per i delitti di associazione per delinquere, concussione e riciclaggio.

In esito all’udienza preliminare, il G.u.p. ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati Bruno e Massimo Arrabito, Carlo Fiore, Giancarlo Francione, Gabriele Giannone, Vincenzo Leone, Giuseppe Piluso, Giuseppe Sammito, Marcello Sarta, Rosario Vasile e Giuseppe Zaccaria in relazione ai capi di imputazione loro contestati, ritenendo che gli elementi acquisiti fossero insufficienti e comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Gli imputati Giuseppe e Carmelo Drago, Giorgio Aprile, Giancarlo Floriddia, Massimo La Pira, Vincenzo Pitino, Pietro Torchi Lucifora e Giovanni Vasile avevano invece chiesto di procedere nelle forme del giudizio abbreviato e nei loro confronti il G.u.p. ha emesso sentenza di assoluzione per insufficienza delle prove.

Le due sentenze, la prima di assoluzione in esito a giudizio abbreviato e la seconda di non doversi procedere in esito ad udienza preliminare sono state emesse entrambe il 25 novembre dello scorso anno dal medesimo G.u.p. del Tribunale di Modica e le relative motivazioni sono state depositate l’8 giugno 2012 e comunicate in Procura esattamente sei giorni dopo, il 14 giugno.

In conseguenza di una interpretazione giurisprudenziale delle S.U. della Corte di cassazione, pur essendo stata stesa la motivazione in sei mesi, il termine di legge per la impugnazione della sentenza emessa in esito all’udienza preliminare era di soli quindici giorni.

Pertanto il 28 giugno 2012 la Procura della Repubblica ha  depositato entrambi gli atti di impugnazione e precisamente  il ricorso innanzi alla S.C. di Cassazione in Roma, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa al termine dell’udienza preliminare e  l’appello innanzi alla Corte di appello di Catania, avverso la sentenza di assoluzione emessa al termine del giudizio abbreviato. Giova precisare inoltre che, come risulta dalla motivazione di entrambi i provvedimenti impugnati, gli imputati sono stati prosciolti dalle accuse loro contestate per insufficienza di prove.

“Sempre al fine di evitare strumentalizzazioni e condizionamenti nella diffusione delle notizie su fatti oggetto di accertamento penale  – spiega Francesco Puleio – si ritiene infine opportuno precisare che negli atti di impugnazione si censura la mancata ammissione delle dichiarazioni confessorie rese nel corso del processo dall’imputato Bruno Arrabbito, nonché una lettura, ritenuta da questo P.M. atomistica, frazionata e quindi inappagante, operata dal G.u.p. del complesso materiale probatorio sottoposto alla sua valutazione.”

 

 

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